Ricorso Generico Stupefacenti: Quando l’Appello Viene Dichiarato Inammissibile
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha affrontato un caso di ricorso generico stupefacenti. La decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una condanna, non basta un generico dissenso, ma occorrono critiche specifiche, logiche e giuridicamente fondate. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Corte.
I Fatti del Caso: Possesso di Droga e Denaro
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti. Le prove a suo carico erano significative: era stato trovato in possesso di un quantitativo di droga dal quale si potevano ricavare 33 dosi, oltre a diverse banconote, ritenute provento dell’attività illecita. La condanna si basava, inoltre, sugli esiti di operazioni di avvistamento e controllo condotte dalle forze dell’ordine.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, articolando la sua difesa su due punti principali.
La Critica alla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione di responsabilità. Tuttavia, la difesa si è limitata a proporre argomentazioni di fatto, senza evidenziare specifiche contraddizioni o vizi logici nel ragionamento dei giudici d’appello.
La Censura sul Trattamento Sanzionatorio
Il secondo motivo riguardava la pena inflitta. L’imputato ha criticato la decisione della Corte d’Appello di confermare la recidiva, di negare le attenuanti generiche e, in generale, di aver esercitato in modo errato il proprio potere discrezionale nella determinazione della sanzione.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Generico Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro totale inammissibilità. L’ordinanza offre una chiara lezione sull’importanza di redigere un ricorso in modo tecnicamente corretto.
La Genericità del Primo Motivo
Secondo gli Ermellini, il primo motivo era genericamente proposto. Le critiche erano di puro fatto e la sentenza d’appello aveva già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta, valorizzando elementi come la quantità di droga, i risultati delle indagini e il possesso del denaro. Un ricorso generico stupefacenti che non individua un vizio specifico nel ragionamento del giudice di merito non può trovare accoglimento in Cassazione.
La Correttezza della Valutazione sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato una generica censura. La Corte ha stabilito che il giudice di merito aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. La recidiva era stata confermata sulla base della reiterazione degli illeciti, mentre le attenuanti generiche erano state negate per l’assenza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti specifici. La pena, prossima al minimo edittale, era stata inoltre determinata in base ai criteri dell’art. 133 del codice penale.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità e le Conseguenze
Alla luce della manifesta infondatezza e genericità dei motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La vicenda ribadisce che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici, si limitavano a contestare i fatti già valutati dalla Corte d’Appello e non individuavano specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
La Corte d’Appello aveva motivato correttamente la sua decisione sulla responsabilità?
Sì, secondo la Cassazione, la sentenza d’appello aveva risposto in modo logico e giuridicamente corretto alle questioni di fatto, considerando il quantitativo di stupefacente (sufficiente per 33 dosi), gli esiti delle operazioni di controllo e il rinvenimento di banconote.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa ordinanza?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4669 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ANDRIA il 04/12/1988
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo sull’affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali la sentenza ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il quantitativo stupefacente rinvenuto all’imputato (dal quale erano ricavabili 33 dosi), gli esiti delle operazioni di avvistamento e controllo dello stesso e il rinvenimento delle banconote in suo possesso;
Ritenuto che il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha confermato la sussistenza delle recidiva sulla base delle reiterazione dell’illecito e la non occasionalità della ricaduta, negato riconoscimento delle attenuenti generiche in assenza di elementi favorevoli e in presenza di precedenti specifici e confermato la pena prossima al minimo edittale in base ai criteri ex art. 133 cod. pen. considerati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024