Ricorso Generico: La Cassazione Stabilisce i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario articolare motivi specifici, capaci di evidenziare le presunte violazioni di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando la ricorrente alle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze della sua genericità.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990). L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: l’assenza di un’adeguata motivazione da parte del giudice di secondo grado.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha ritenuto “totalmente generico”. I giudici supremi hanno osservato che l’atto di impugnazione si limitava a “mere enunciazioni”, senza indicare in modo specifico quali elementi di prova sarebbero stati trascurati o mal interpretati dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché una diversa valutazione di tali elementi avrebbe potuto condurre a una pronuncia più favorevole per l’imputata.
Questa mancanza di specificità ha reso il motivo di ricorso incapace di superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario del caso.
Le Motivazioni della Decisione: L’Importanza della Specificità
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono consistere in una generica lamentela sulla decisione impugnata. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione:
1. Le parti del provvedimento contestate: Quali passaggi della motivazione sono ritenuti errati.
2. Gli elementi fattuali o giuridici trascurati: Quali prove o argomenti non sono stati considerati dal giudice.
3. La rilevanza di tali elementi: Come e perché questi elementi, se correttamente valutati, avrebbero portato a una decisione diversa e più favorevole.
Nel caso in esame, il ricorso mancava di tutti questi requisiti. Era un ricorso generico che non offriva alla Corte gli strumenti necessari per valutare la fondatezza delle censure. Di conseguenza, la Corte ha applicato la sanzione processuale dell’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione in commento è un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione non può essere superficiale. È un atto che richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e l’individuazione di vizi specifici. Un’impugnazione generica non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il cliente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La sentenza impugnata, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, diventa definitiva e la condanna passa in giudicato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto totalmente generico. La ricorrente si è limitata a lamentare un’assenza di motivazione senza indicare specificamente quali elementi fossero stati trascurati dal giudice del merito o perché avrebbero dovuto portare a una decisione diversa.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso generico’?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando si limita a mere enunciazioni e a critiche vaghe, senza specificare gli elementi che sarebbero stati pretermessi dal giudice e che sarebbero stati utili per ottenere una pronuncia favorevole.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40592 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990 e altro);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l’assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni senza indicare gli elementi che sarebbero stati pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025