Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ASTI il 13/08/1976 COGNOME nato a ASTI il 11/11/1979
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME letta le conclusioni scritte (con relativa nota spese) depositate dalla parte civile COGNOME NOME quale rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto da COGNOME ed il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, con i quali si deduce il vizio di motivazione posto a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all’art. 640 cod. pen. contestati ai capi A), B) e F), è indeducibile perché si risolv nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( pagine 7-8 della sentenza impugnata), dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che è manifestamente infondato e comunque generico anche il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, con il quale si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall’operante COGNOME il quale, nel descrivere l’ attività di indagine svolta, avrebbe richiamato accertamenti e documenti non contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero e non sottoposti al vaglio delle parti durante la deposizione dibattimentale. Il teste di polizia giudiziaria, chiamato a deporre in sede dibattimentale, ben poteva riferire sugli accertamenti effettuati, ancorchè non confluiti in una annotazione depositata al fascicolo del Pubblico Ministero, ovvero in documentazione a disposizione delle parti;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
ritenuto che nulla va liquidato, a titolo di rifusione delle spese e di onorari, in favore della parte civile COGNOME Francesca le cui conclusioni scritte non hanno apportato un apprezzabile contributo mancando la prospettazione di concreti argomenti diretti a contrastare l’iniziativa dell’imputato per la tutela dei prop interessi e limitandosi ad affermare la correttezza della sentenza impugnata, nonché la sussistenza di rapporto causale tra il reato ed il danno subito (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 265974; Sez. 2, n. 38713 del 06/06/2014, COGNOME, Rv. 260520 e, in motivazione, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta l’istanza di condanna degli imputati alla rifusione delle spese di parte
Così deciso, il 15 aprile 2025
Il Consi
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Il Presidente