Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il tema del ricorso generico e le gravi conseguenze che ne derivano, come la dichiarazione di inammissibilità. L’ordinanza in esame sottolinea come la mancanza di critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata renda l’atto difensivo inefficace, condannando di fatto il ricorrente a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, contestando in modo generale la correttezza della motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sia per quanto concerne la congruità della pena inflitta.
La Decisione sul Ricorso Generico della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede interamente nella natura dell’atto di impugnazione. I giudici hanno rilevato che il ricorrente non ha mosso alcuna critica concreta e specifica alla sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitato ad asserire genericamente la mancanza di una motivazione adeguata, senza però indicare quali fossero i passaggi illogici o le carenze argomentative del provvedimento impugnato.
Questo approccio, secondo la Corte, trasforma il ricorso in un atto privo di riferimenti critici al contenuto della decisione contestata, rendendo la censura difensiva del tutto carente di quella che tecnicamente viene definita “specificità estrinseca”.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su un principio consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2016). Secondo tale orientamento, per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a formulare critiche astratte. È necessario, invece, che l’atto si confronti direttamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, individuando con precisione i punti deboli, le contraddizioni o gli errori di diritto.
Nel caso specifico, il ricorso è stato considerato un mero lamento formale, incapace di innescare un reale vaglio di legittimità da parte della Corte. L’imputato ha affermato che la motivazione era assente, ma non ha spiegato perché, né ha offerto argomenti alternativi che la Corte d’Appello avrebbe trascurato. Questa genericità ha reso impossibile per i giudici di legittimità procedere a un esame del merito della questione.
Di conseguenza, in applicazione della legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: la redazione di un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è imprescindibile che l’atto difensivo:
1. Analizzi approfonditamente la sentenza impugnata: È necessario studiare ogni passaggio della motivazione per identificare le specifiche criticità.
2. Formuli critiche puntuali: Il ricorso deve indicare con esattezza quale parte della motivazione è errata, illogica o contraddittoria e spiegare il perché.
3. Eviti la mera ripetizione: Non basta riproporre gli stessi argomenti dei gradi precedenti; occorre dimostrare perché la risposta del giudice d’appello a tali argomenti sia stata inadeguata.
Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un ulteriore onere economico per l’assistito. La decisione della Corte serve da monito: la giustizia di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che può essere attivato solo attraverso motivi di ricorso chiari, specifici e pertinenti.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza contestata, ma si limita a lamentele vaghe o astratte, senza confrontarsi direttamente con le motivazioni del giudice.
Qual è la principale conseguenza di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il ricorso viene respinto per ragioni procedurali. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa si intende per ‘specificità estrinseca’ di un ricorso?
È un requisito fondamentale secondo cui i motivi del ricorso devono contenere un confronto critico e diretto con le argomentazioni della sentenza impugnata. L’appellante deve dimostrare specificamente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, non potendosi limitare a riproporre le proprie tesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione postatase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché generico. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, all sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla congruità della pena e sull’affermazione della responsabilità penale. Esso è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n.
8825 del 27 ottobre 2016, COGNOME, Rv 268822) e come tale inammissibile.
Rilevato “c i i’ pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il Consig i W tensore
Il Presidente