Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Quando un atto di impugnazione si limita a formulare critiche vaghe, senza un’analisi puntuale della sentenza impugnata, si configura un ricorso generico, destinato a una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle gravi conseguenze processuali ed economiche derivanti da un’impugnazione formulata in termini non specifici.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna per Tentato Furto
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale aveva confermato una condanna per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di ricorso in cui denunciava una presunta illogicità e mancanza della motivazione, oltre a un travisamento delle prove emerse nel processo.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione dei giudici supremi non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto dell’atto di impugnazione, ritenendolo inadeguato.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico?
Secondo la Corte, il motivo di ricorso era “patentemente generico”. Le critiche mosse alla sentenza d’appello erano formulate in termini del tutto assertivi, come una sorta di formula standard, senza però essere calate nella realtà specifica del processo. In altre parole, il ricorrente si era limitato ad affermare che la motivazione era illogica e le prove travisate, senza spiegare dove, come e perché la Corte d’Appello avrebbe commesso tali errori. Mancava quel legame indispensabile tra la censura astratta e gli elementi concreti del caso.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Spese Processuali e Sanzione Pecuniaria
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza automatica dell’inammissibilità.
2. Condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: questa ulteriore sanzione è stata irrogata perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nel ricorrente, data l’evidente e manifesta inammissibilità dell’impugnazione. Questo significa che, secondo i giudici, il ricorso è stato presentato senza una seria e fondata speranza di accoglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di decisioni come questa risiede nell’esigenza di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e il ruolo specifico della Corte di Cassazione. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che non individua con precisione i vizi del provvedimento, impedisce alla Corte di esercitare questa funzione. Si trasforma in un tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. La giurisprudenza citata nell’ordinanza conferma un orientamento consolidato: le impugnazioni devono essere specifiche e autosufficienti, pena l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità dei motivi è un requisito irrinunciabile. Non è sufficiente elencare vizi teorici, ma è necessario dimostrare, con riferimenti puntuali agli atti processuali e alla sentenza, come tali vizi si siano concretamente manifestati. La redazione di un ricorso deve essere un lavoro sartoriale, cucito sulle specificità del singolo caso. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di incorrere in sanzioni economiche significative che aggravano ulteriormente la posizione del condannato.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando contiene allegazioni (come manifesta illogicità, mancanza di motivazione o travisamento delle prove) formulate in termini del tutto assertivi e non correlabili in modo specifico al caso di specie.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nell’aver proposto l’impugnazione, può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che vi fosse colpa nella proposizione del ricorso, data la sua “evidente inammissibilità”. Ciò implica che l’impugnazione è stata presentata senza una ragionevole probabilità di successo, configurandosi quasi come un abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la manifesta illogicità mancanza della motivazione, nonché il travisamento delle risultanze processuali -, è patentemente generico poiché contiene la già menzionata allegazione in termini del tutto assertivi non correl al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025.