Ricorso Generico: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di grado inferiore; è fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 159/2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Ancona per ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione. L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, lamentava un vizio di motivazione per un’erronea ricostruzione dei fatti. In secondo luogo, contestava la quantificazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’) e l’aumento applicato per la continuazione tra i vari episodi delittuosi, sostenendo che fossero legati a una particolare e difficile fase della sua vita.
Il Problema del Ricorso Generico: l’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili per la loro genericità. Ma cosa significa esattamente? Nel contesto giuridico, un ricorso generico è un atto che non riesce a instaurare un vero dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte con motivazioni logiche e coerenti dal giudice d’appello. La Cassazione ha evidenziato come l’imputato avesse completamente omesso di confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado (pagine 7 e 8 del provvedimento), creando una netta scollatura tra le critiche mosse e la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede in un principio fondamentale del diritto processuale: l’impugnazione deve essere una critica specifica al ragionamento del giudice precedente, non una semplice riedizione delle proprie tesi. La Corte ha ribadito che il primo motivo era infondato perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione priva di contraddizioni e illogicità sulla ricostruzione dei fatti.
Allo stesso modo, il secondo motivo sulla determinazione della pena è stato respinto. La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, evidenziando come l’attività di ricettazione dell’imputato fosse ‘strutturata’ e ‘sistematica’, coinvolgendo diversi beni. Questa sistematicità era un elemento chiave che giustificava pienamente l’esercizio del potere discrezionale del giudice nel definire la pena secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale. L’argomento della ‘particolare fase esistenziale’, non essendo supportato da un confronto critico con queste specifiche motivazioni, è risultato anch’esso generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che il ricorso:
1. Analizzi puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
2. Sviluppi critiche specifiche, evidenziando le presunte illogicità, contraddizioni o violazioni di legge presenti in quella motivazione.
3. Eviti la mera riproposizione di argomenti già disattesi nei gradi di giudizio precedenti.
In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici: il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La specificità non è un vezzo formale, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte in un precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. Manca, in sostanza, una critica mirata al ragionamento del giudice.
Perché l’argomento della ‘particolare fase esistenziale’ è stato rigettato?
È stato rigettato perché considerato anch’esso generico. Il ricorrente ha sollevato questo punto senza contestare le specifiche argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva motivato la pena evidenziando la natura ‘strutturata’ e ‘sistematica’ della condotta criminale, aspetti che il ricorso non ha affrontato criticamente.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 159 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato ad Ascoli Piceno il 24/05/1982
avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte d’appello di Ancona
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., «per erronea ricostruzione del fatto», è generico, in quanto si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con una motivazione del tutto priva di contraddizioni e illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente, come risulta dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., con riguardo a «dosimetria della pena e aumento per la continuazione», è anch’esso generico in quanto si limita a riproporre l’argomento, già prospettato in sede di appello, che «si è trattato di episodi collegati a una particolare fase esistenziale dell’imputato», senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha
adeguatamente motivato con riguardo alla determinazione della misura della pena, evidenziando come l’attività di ricettazione realizzata dall’imputato si dovesse ritenere strutturata, comprendendo diversi beni e con ciò rivelando una certa sistematicità della condotta delittuosa, dando così adeguatamente conto di avere impiegato, nell’esercizio della propria discrezionalità, i parametri dell’art. 133 cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.