Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4648 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIMBADI il 01/01/1941
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la memoria difensiva
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
letta la memoria difensiva;
rilevato che con il primo motivo di ricorso sono stati eccepiti la violazione di legge e vizi di motivazione riferiti all’affermazione della penale responsabilità;
ritenuto che:
il primo motivo si presenta, in gran parte, aspecifico e generico sostanziandosi in una riproduzione di principi di diritto non del tutto pertinenti rispetto al vizio dedotto e alla situazione concretamente esaminata dai giudici di merito;
del lamentato travisamento probatorio non viene indicato l’oggetto e la decisività di quanto non oggetto di corretta valutazione da parte della Corte di appello;
in ordine all’elemento soggettivo si lamenta un difetto di motivazione a fronte di un motivo di appello estremamente generico e, in quanto tale, inammissibile;
va ricordato, a tale proposito il principio per cui «è inammissibile, ai ‘sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306);
rilevato che, con il secondo motivo sono state dedotte censure parimenti generiche con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche giustificato dalla Corte di appello con la pessima biografia penale;
ritenuto che:
sul punto, deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);
a ciò deve aggiungersi il richiamo all’ulteriore arresto in base al quale «l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128
del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339);
inoltre, appare pertinente il richiamo all’orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024