Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Motivi Vaghi
L’esito di un processo penale spesso dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi di impugnazione. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non articola critiche specifiche e puntuali contro la sentenza contestata, rischia di essere dichiarato inammissibile, precludendo ogni ulteriore esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di appello.
I Fatti del Caso: Il Contesto dell’Impugnazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava l’eccessività del trattamento sanzionatorio ricevuto, sostenendo che la pena inflitta fosse sproporzionata. La sua difesa aveva quindi sollevato vizi di motivazione e violazione di legge processuale, chiedendo una revisione della condanna in termini più favorevoli.
La Valutazione del Ricorso Generico da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il punto focale della decisione risiede nella natura del motivo presentato. La Corte ha stabilito che l’appello era un ricorso generico perché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente si era limitato a una doglianza generica sulla pena, senza smontare il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha evidenziato un aspetto cruciale: la sentenza di merito aveva già preso in considerazione gli elementi a favore dell’imputato. Nello specifico, i giudici avevano concesso le attenuanti generiche, ritenendole addirittura prevalenti sulla contestata recidiva (un’aggravante che deriva dall’aver commesso altri reati in passato). Questa valutazione aveva portato alla determinazione di una pena in “termini minimali”, ovvero la più bassa possibile data la cornice edittale. Di conseguenza, la pena era stata giudicata “congrua”.
Il ricorso dell’imputato, non affrontando questo specifico passaggio motivazionale, si è rivelato inefficace. Lamentare una pena “eccessiva” senza spiegare perché il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti operato dal giudice fosse errato, equivale a una critica sterile e, appunto, generica. La Cassazione ha quindi ribadito che non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario indicare con precisione le ragioni di tale dissenso, confrontandosi con la struttura motivazionale della sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni ricorso deve essere costruito come una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende contestare. Non basta affermare un proprio diritto o lamentare un’ingiustizia; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel suo ragionamento.
Un ricorso che non soddisfa questo requisito di specificità è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “generico”. L’imputato non ha contestato in modo specifico le motivazioni della sentenza precedente, la quale aveva già concesso le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, determinando una pena minima e congrua.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando si limita a una critica vaga e astratta della decisione impugnata, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice nel provvedimento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che, in ragione della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva (oggetto di gravame), la pena determinata in termini mininnali da parte del Tribunale deve ritenersi congrua;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.