Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4672 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4672 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1307/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA NOME, nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/05/2024 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME proposti con unico atto, rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 629, commi II e III, cod. pen., e 110 cod. pen., nonchØ violazione di legge e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova, Ł infondato, limitandosi tali deduzioni a riprodurre profili di censura già compiutamente esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (cfr. pag. 10 e 11);
che esse devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, non assolvendo alla funzione propria di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso contesta l’omessa o apparente motivazione in ordine alla graduazione della entità della pena da infliggere, Ł ugualmente generico, in quanto fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già dedotte in appello e puntualmente ritenute infondate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 13);
che , invero, dalla mancanza di specificità, da cui ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità del ricorso, emerge dalla mancata correlazione tra le ragioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME