Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4245 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4245 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., Ł generico perchØ risulta carente dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01);
che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l’operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando i requisiti previsti dalla norma (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata, ove si rileva il carattere non occasionale della condotta posta in essere dall’imputato);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
– Relatore –
Ord. n. sez. 1234/2026
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME