Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario articolare motivi specifici, chiari e pertinenti. Un ricorso generico, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo il caso di un appello contro una condanna per tentata estorsione che chiarisce i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace.
Il Caso in Analisi: Dal Tentativo di Estorsione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di tentata estorsione. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza:
1. La presunta erroneità della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
2. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado, ma l’esito è stato ben diverso.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità totale del ricorso.
Il Primo Motivo: La Genericità della Censura
Il primo punto del ricorso, che contestava la correttezza della motivazione sulla colpevolezza, è stato giudicato un classico esempio di ricorso generico. La Corte ha sottolineato come il motivo fosse “generico per indeterminatezza”, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, il ricorrente si era limitato a criticare la sentenza d’appello senza indicare specificamente gli elementi che, a suo dire, ne dimostravano l’illogicità o l’erroneità. Questa mancanza non ha permesso ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche e i Limiti della Cassazione
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha chiarito che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata per la sua decisione. La Cassazione ha inoltre ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sul principio fondamentale che un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Non può limitarsi a una critica astratta e generica della sentenza impugnata, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche a supporto. Un ricorso generico è un atto processuale inefficace perché non mette il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere il perimetro della controversia. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta e coerente, l’onere del ricorrente è quello di smontarla pezzo per pezzo, indicando le specifiche criticità, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. La genericità e l’indeterminatezza dei motivi conducono inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Ciò non solo conferma la condanna, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi di appello sono formulati in modo vago e indeterminato, senza indicare specificamente gli elementi e le ragioni per cui si contesta la sentenza precedente. Ciò impedisce al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non riesamina nel merito la concessione o il diniego delle attenuanti generiche. Il suo compito è solo verificare che la motivazione del giudice precedente sia esente da vizi logici evidenti. Se la motivazione è coerente, la decisione è insindacabile.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al delitto di tentata estorsione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024