Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18722 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/09/2023 la Corte di appello di Salerno, ha riformato vt- 23limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza del GUP Tribunale di Salerno del 4/04/2023, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli articoli 73-80 d.P.R. 309/90, alla pena di mesi 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, irrogando allo stesso la pena di anni 3 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione:
2.1. alla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata;
2.2. al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In data 20 gennaio 2024, l’AVV_NOTAIO, quale difensore dell’imputato, faceva pervenire memoria ex art. 611 cod. proc. pen., in cui, da un lato, evidenzia come il primo motivo, al di là dell’intestazione, è rivolto a censurare la violazione della legge sostanziale (l’articolo 80 T.U.S.), che non è stata valutata come manifestamente infondata in sede di spoglio; dall’altro, che il ricorso si confronta in modo realmente critico con la sentenza impugnata; infine, che il ricorso non propone una lettura alternativa dei mezzi di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Come ribadito dalla Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217)
La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Quanto al primo motivo di censura, entrambe le sentenze avevano infatti concordemente non illogicamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante dell’articolo 80 T.U.S. – in perfetta osservanza delle pronunce delle SS.UU. (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150 – 01; Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01) – non solo sulla base del dato quantitativo, ma anche della diversa varietà di sostanze rinvenute, della capacità di influire, in termini di diffusione, su una piazza di modeste dimensioni come Salerno, del rinvenimento di ingenti somme di denaro, materiale per confezionamento e persino una serra in possesso dell’imputato.
Il Collegio segnala, peraltro, che tale profilo di inammissibilità era indicato nella scheda di spoglio al punto MV-3 (quanto alla pedissequa reiterazione dei motivi di censura) e MI-1 (in riferimento alla inesistenza delle contraddizioni e illogicità lamentate).
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, entrambe le sentenze hanno escluso rilevanza alla confessione resa dall’imputato, colto in flagranza, che non ha aggiunto nulla a un quadro investigativo perfettamente chiaro, o alla sua mera incensuratezza, ritenendo che la oggettiva gravità del fatto ostasse al loro riconoscimento.
Motivazione conforme alla giurisprudenza della Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME) secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), non essendo richiesto al giudice del merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
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sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), e non essendo – neppure – necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
4 Il ricorso non si confronta affatto in modo realmente critico con la motivazione addotta dalla Corte territoriale, limitandosi a generiche doglianze prive di qualsiasi specificità.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024.