Ricorso Generico: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Un ricorso generico è uno degli ostacoli procedurali più comuni e insidiosi nel processo penale. Presentare un’impugnazione senza la dovuta specificità può portare a una declaratoria di inammissibilità, precludendo l’esame nel merito delle questioni sollevate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di un confronto puntuale con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione. Insoddisfatto della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
3. Il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Questi argomenti, sebbene centrali per la difesa, sono stati presentati in modo non adeguato, portando a un esito sfavorevole per il ricorrente.
La Valutazione del Ricorso Generico da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, non è entrata nel merito delle richieste del ricorrente. Al contrario, ha focalizzato la sua attenzione sulla struttura stessa del ricorso. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati erano affetti da un vizio di genericità. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a enunciare le doglianze senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. La legge richiede che il ricorso non sia una semplice riproposizione di richieste già respinte, ma una critica mirata e argomentata delle ragioni che hanno portato il giudice precedente a quella determinata conclusione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché “non consentito dalla legge in quanto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta”. Questa affermazione è cruciale: l’onere del ricorrente non è solo quello di lamentare un errore, ma di dimostrare, punto per punto, perché la motivazione del giudice di merito sarebbe errata, illogica o contraddittoria. Senza questo confronto diretto e puntuale, il ricorso perde la sua funzione e diventa un mero elenco di desideri, insufficiente a innescare una revisione da parte della Suprema Corte. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima cura, analizzando in profondità la sentenza che si intende contestare e costruendo argomentazioni che ne smontino, logicamente e giuridicamente, le fondamenta. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La decisione serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa, capace di dialogare criticamente con le decisioni giudiziarie per tutelare efficacemente i diritti dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘generico’. Ciò significa che le lamentele sollevate (mancato riconoscimento delle attenuanti, pena e sospensione condizionale) non si confrontavano in modo specifico e critico con le motivazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un ricorso ‘non si confronta’ con la sentenza impugnata?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a esprimere un dissenso o a riproporre le proprie richieste, senza analizzare e contestare puntualmente le ragioni giuridiche e fattuali che il giudice precedente ha utilizzato per arrivare alla sua decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27379/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostan attenuanti generiche, alla pena inflitta e al mancato riconoscimento della sospensio condizionale della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge in quanto generico rispett alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (ultimo foglio motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.