Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario costruire una critica puntuale e argomentata contro la sentenza che si intende impugnare. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 44837/2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato all’inammissibilità, illustrando i principi fondamentali che governano il giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Dall’Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi.
Il primo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere inquadrato nel reato di violenza privata (art. 610 c.p.) anziché in quello più grave di estorsione (art. 629 c.p.). Il secondo motivo, invece, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva breve.
L’Analisi della Corte: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni diverse ma complementari.
Il Primo Motivo: la Pedissequa Reiterazione delle Argomentazioni
Per quanto riguarda la riqualificazione del reato, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva chiarito, nelle pagine 6 e 7, le ragioni per cui il fatto integrava il reato di estorsione, sottolineando il conseguimento di un ingiusto profitto economico. Il ricorso non si confrontava con questa specifica motivazione, limitandosi a riproporre la propria tesi. Questo comportamento rende il ricorso generico e solo apparente, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: una critica argomentata e specifica contro la decisione del giudice precedente.
Il Secondo Motivo: la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, immune da vizi, per giustificare sia il diniego delle attenuanti sia la prognosi infausta che ostava alla sostituzione della pena detentiva, conformemente all’art. 58 della L. 689/1981.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica alla decisione contestata. Non può essere una semplice riproposizione di doglianze già esaminate e rigettate. Il ricorrente ha l’onere di spiegare perché la motivazione del giudice precedente è errata, illogica o contraddittoria. Un ricorso generico, che non assolve a questo onere, si traduce in una richiesta di riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto.
Analogamente, la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e conosciuto l’imputato durante il processo.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione del ricorso non può essere un atto formale o ripetitivo. È necessario uno studio approfondito della sentenza impugnata per individuarne le eventuali falle logiche o giuridiche e costruire su di esse una critica mirata e pertinente. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, il giudice non è obbligato. Può negarle fornendo una motivazione logica basata su elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44837 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 26/03/1983
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 610 cod. pen., e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 629 cod. pen., è generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pp. 6-7 della sentenza impugnata, ove si sottolinea il conseguimento di un ingiusto profitto economico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva breve, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, nonché tenuto conto della congrua motivazione della prognosi infausta, ostativa ex art. 58, I. 689/1981;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
GLYPH