Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6604 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6604 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il 01/09/1977
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 219, comma 2, n. 1), e 217, comma 1, n. 4), legge fall.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione de legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostan attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è generico poiché ha fatto mero rimando all allegazioni contenute nell’atto di appello, che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 806 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024.