Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, chiarendo perché un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre spunti fondamentali non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chiunque voglia comprendere meglio le dinamiche della giustizia penale.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e la Condanna in Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di tentato furto aggravato in concorso. La sentenza, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello di Ancona. Secondo i giudici di merito, le prove raccolte erano sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’imputato. Nonostante la doppia pronuncia di condanna, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Genericità
Il principale motivo di doglianza sollevato dalla difesa lamentava una presunta ‘manifesta illogicità’ nella motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, è proprio su questo punto che la Corte di Cassazione ha incentrato la sua decisione di inammissibilità. Gli Ermellini hanno infatti rilevato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico. In altre parole, l’atto si esauriva in ‘mere proposizioni astratte’, senza alcun riferimento concreto e specifico al percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello per giungere alla conferma della condanna. Mancava, quindi, un confronto critico e puntuale con la sentenza impugnata, elemento indispensabile per un valido ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Suprema Corte, con questa ordinanza, ribadisce un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che non individua con precisione i vizi del provvedimento e non si confronta con le ragioni esposte dal giudice precedente, non permette alla Corte di svolgere la sua funzione. Di fatto, un’impugnazione di questo tipo si traduce in una richiesta implicita di una nuova valutazione delle prove, compito che esula dalle competenze della Cassazione. Per questo motivo, la legge prevede che un ricorso con tali caratteristiche debba essere dichiarato inammissibile, senza neppure entrare nell’analisi del suo contenuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la definitiva conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza, per la difesa, di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e pertinenti, che dialoghino criticamente con la sentenza che si intende contestare. Qualsiasi tentativo di sollevare censure vaghe e non ancorate al testo del provvedimento è destinato al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’imputato.
 
Per quale motivo il ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ossia privo di critiche specifiche e dettagliate contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ secondo la Corte?
Significa che l’atto si limita a formulare ‘mere proposizioni astratte’, senza fare riferimento al reale percorso argomentativo su cui si fondava la condanna della Corte di Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7764  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624bis e 625 n.2 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata, è generico perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024