Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore. Non basta un generico dissenso con la decisione precedente; è necessario formulare critiche specifiche e ben argomentate. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Palermo per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). L’appellante basava la sua impugnazione su tre motivi principali:
1. La presunta mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
2. L’omessa motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. L’eccessività della pena inflitta.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di queste questioni, fermandosi a un vaglio preliminare sulla forma e la sostanza dell’atto di ricorso.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come “generico e aspecifico”. Questa decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che infirmavano la logicità della motivazione della Corte d’Appello. Invece di sollevare critiche puntuali, si è limitato a una censura generica, impedendo di fatto al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Mancava, in altre parole, la necessaria “correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”.
Attenuanti Generiche e Discrezionalità del Giudice
Un punto particolarmente interessante riguarda la questione delle attenuanti generiche. La Corte ha chiarito che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la decisione di non concederle, facendo riferimento a precisi indici di natura personale e fattuale.
Citando consolidata giurisprudenza (Cass. n. 28535/2014 e n. 34364/2010), i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: quando nega la concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. Può, invece, limitarsi a fare riferimento a quegli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Lo stesso principio si applica alla graduazione della pena, che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si articola su due pilastri. Il primo è il vizio di genericità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già spesi, ma deve costituire una critica argomentata e specifica alla decisione che si contesta. L’atto deve consentire di comprendere chiaramente quale parte della sentenza è errata e per quale motivo. Senza questa specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il secondo pilastro riguarda la discrezionalità del giudice di merito. La Suprema Corte ha riaffermato che sia la concessione delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena sono espressione di un potere discrezionale che non è sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, vizio che in questo caso non è stato riscontrato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La redazione dell’atto di impugnazione deve essere curata nei minimi dettagli, con critiche puntuali e un confronto serrato con la motivazione della sentenza di secondo grado. Un ricorso generico e ripetitivo non solo è inutile, ma comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico e aspecifico, ovvero se non indica con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che criticano la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quando il giudice nega le attenuanti generiche, deve motivare su ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il giudice può limitarsi a motivare la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti, senza dover analizzare tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli presentati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26731 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 05/05/1958
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.
Considerato che il ricorso – articolato in tre motivi che deducono la mancanza dell’elemento soggettivo dei reato, l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio – è generico e aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Rilevato inoltre, con riferimento al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non applicare le circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025
Il Consi ie estensore
Il Presidente