Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici e dettagliati, rischia di essere dichiarato inammissibile, vanificando la possibilità di un riesame della decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola, sottolineando l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e circostanziati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato in concorso, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava una presunta violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso generico è inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un vizio fondamentale dell’atto di impugnazione: la sua assoluta genericità. I giudici hanno stabilito che il ricorrente non aveva rispettato i requisiti minimi di specificità imposti dal codice di procedura penale, impedendo di fatto alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su due argomenti principali, entrambi legati alla indeterminatezza dell’impugnazione.
La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso generico si limitava a contestare la motivazione senza indicare gli elementi concreti alla base della censura. Tale mancanza non ha permesso ai giudici di comprendere quali fossero i rilievi mossi alla sentenza della Corte d’Appello, rendendo impossibile qualsiasi valutazione nel merito.
La Discrepanza tra l’Appello e il Ricorso per Cassazione
Un ulteriore elemento di criticità evidenziato dalla Corte riguarda la discrepanza tra l’oggetto dell’appello originario e quello del ricorso per cassazione. Mentre l’appello alla Corte territoriale era stato proposto unicamente in relazione al trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione contestava, seppur in modo vago, il riconoscimento della responsabilità penale. Questa incoerenza ha contribuito a rafforzare il giudizio di genericità e indeterminatezza dell’impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
La pronuncia in commento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato attraverso atti che permettano al giudice di comprendere chiaramente le doglianze del ricorrente. Un ricorso generico, che non articola in modo puntuale e specifico i motivi di critica, è destinato all’inammissibilità. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una redazione accurata e tecnicamente ineccepibile degli atti processuali, poiché la forma, in questo contesto, diventa sostanza e garantisce l’effettività della tutela giurisdizionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso generico, privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Quale discrepanza ha rilevato la Corte tra l’appello e il ricorso per cassazione?
La Corte ha rilevato che l’appello originario contestava solo il trattamento sanzionatorio, mentre il successivo ricorso per cassazione contestava, in modo del tutto generico, il riconoscimento della responsabilità dell’imputato, mostrando una incoerenza tra i gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3875 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3875 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo ed unico motivo di ricorso – che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Deve per di più rilevarsi che nel ricorso viene contestato, in modo del tutto generico, il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell’imputato, a fronte di un appello proposto in relazione al trattamento
sanzionatorio applicato dal primo giudice.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente