La Cassazione e il Ricorso Generico: Un Caso di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione che si limita a enunciare principi astratti, senza calarli nella realtà del caso specifico, rischia di essere classificata come ricorso generico e, di conseguenza, di essere dichiarata inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio per ottenere l’annullamento della condanna.
L’Impugnazione e la Genericità dei Motivi
Nel suo ricorso, il difensore dell’imputato lamentava genericamente una “violazione di legge” e “vizi di motivazione” in relazione all’affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, queste doglianze non erano supportate da argomentazioni specifiche. Il ricorso, in pratica, si limitava a enunciare i presunti errori senza spiegare in che modo e in quali punti la sentenza del Tribunale fosse errata.
Questo approccio si scontra direttamente con un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta affermare che il giudice ha sbagliato; è necessario indicare con precisione l’errore commesso, che sia esso di diritto o di logica nella motivazione.
La Decisione della Corte: l’Inevitabile Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione risiede proprio nell'”assoluta genericità del motivo, semplicemente enunciato”. I giudici hanno evidenziato come il ricorso mancasse di un confronto critico e argomentato con la sentenza impugnata, rendendo impossibile per la Corte stessa valutare la fondatezza delle censure.
Quando si presenta un ricorso generico, la Suprema Corte non può entrare nel merito della questione, poiché il suo ruolo non è quello di cercare d’ufficio gli errori nella decisione di grado inferiore, ma di valutare quelli specificamente indicati dalla parte ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria: la genericità assoluta del motivo equivale alla sua inesistenza. L’atto di impugnazione deve possedere un’autosufficienza tale da permettere al giudice di comprendere immediatamente quali sono le critiche mosse alla sentenza precedente e perché queste dovrebbero portare al suo annullamento. In mancanza di ciò, l’atto è processualmente inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per i casi in cui l’inammissibilità non sia dovuta a cause non imputabili al ricorrente, come stabilito anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. La presentazione di un ricorso palesemente generico è considerata una condotta colpevole che giustifica tale sanzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del ricorso per Cassazione. Un ricorso efficace deve analizzare criticamente la sentenza impugnata, evidenziando in modo chiaro e puntuale gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione. Limitarsi a formule di stile o a contestazioni astratte è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, in quanto le critiche alla sentenza precedente erano state semplicemente enunciate senza essere supportate da argomentazioni specifiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a lamentele vaghe e astratte, come ‘violazione di legge’, senza indicare con precisione quali norme sarebbero state violate, in quale punto della sentenza risiederebbe l’errore e perché la motivazione del giudice sarebbe illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43031 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Mudassar HVgsain impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen..
Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, per l’assoluta genericità del motivo, semplicemente enunciato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.