Ricorso generico: quando l’impugnazione in Cassazione non supera il vaglio di ammissibilità
L’esito di un processo non è mai scontato, ma ci sono principi procedurali che, se ignorati, portano a una conclusione certa. Uno di questi è il divieto di presentare un ricorso generico in Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito la necessità di formulare motivi di impugnazione specifici, dichiarando inammissibile un ricorso che si limitava a criticare genericamente le conclusioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Catania. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale per la detenzione di sostanze stupefacenti, ritenendo che fossero destinate alla vendita a terzi. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza:
1. Una critica all’affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove che avevano portato i giudici a ritenere la sostanza destinata allo spaccio.
2. Una contestazione sulla dosimetria della pena, giudicata eccessiva.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti e della congruità della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. La Corte ha sottolineato come l’impugnazione fosse, in entrambe le sue articolazioni, un perfetto esempio di ricorso generico.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato che la critica mossa dall’imputato era prettamente di fatto. Egli non indicava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della Corte d’Appello, ma si limitava a contrapporre una propria interpretazione delle circostanze del rinvenimento della sostanza (in un luogo pubblico e all’interno di un comò) e del dato quantitativo.
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato ritenuto del tutto generico. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva mosso critiche specifiche al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito per determinare la sanzione, ma si era limitato a lamentarne la presunta eccessività in modo vago.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di Cassazione: la Suprema Corte è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti come farebbe un giudice di primo o secondo grado, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “inecepibile” e “non illogica” per desumere la destinazione a terzi della sostanza stupefacente. Il ricorso, invece di attaccare la tenuta logico-giuridica di questa motivazione, ha tentato di ottenere una terza valutazione nel merito, proponendo “ragioni in fatto”. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni palesemente infondate.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è indispensabile articolare motivi specifici che evidenzino vizi di legittimità. Un ricorso generico, che si limita a riproporre questioni di fatto o a lamentare in modo vago l’ingiustizia della sentenza, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente. La specificità e il rigore tecnico sono, dunque, requisiti imprescindibili per accedere al giudizio della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si concentravano su questioni di fatto, tentando di ottenere una nuova valutazione del merito, anziché contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano i motivi principali del ricorso presentato?
I motivi principali erano due: il primo contestava l’affermazione di responsabilità penale, in particolare la destinazione a terzi della sostanza stupefacente; il secondo criticava la dosimetria della pena, ritenendola non congrua.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione posta a base della destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta presso il ricorrente, desunta non illogicamente dalle circostanze del rinvenimento, in luogo pubblico e all’interno di un comò, in uno al dato quantitativo;
Ritenuto che il quarto motivo sulla dosimetria della pena è del tutto genericamènte proposto rispetto al giudizio di congruità della rideterminata modesta pena inflitta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025