Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve articolare motivi specifici e concreti. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con significative conseguenze per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna alla Riqualificazione del Reato
La vicenda processuale ha origine da una condanna di primo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. In sede di appello, la Corte territoriale ha proceduto a una parziale riforma della sentenza. Pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, i giudici hanno riqualificato il fatto, ritenendo che integrasse l’ipotesi di minaccia aggravata, ai sensi degli articoli 612 e 339 del codice penale. A seguito di questa diversa qualificazione giuridica, la Corte d’Appello ha rideterminato la pena inflitta.
L’Appello in Cassazione e l’Unico Motivo di Doglianza
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo. La difesa lamentava un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393 bis del codice penale, che disciplina le reazioni a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non riconoscere questa specifica esimente.
Le Motivazioni della Cassazione: la Criticità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura intrinsecamente generica del motivo presentato. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non ha indicato quali elementi concreti, che si assumevano essere stati trascurati dalla Corte d’Appello, avrebbero potuto integrare i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità invocata.
In altre parole, il ricorso si limitava a enunciare una critica astratta alla sentenza impugnata, senza collegarla a specifiche risultanze processuali o a elementi di fatto precisi che potessero supportare la tesi difensiva. Questa mancanza di specificità rende impossibile per la Corte Suprema svolgere il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione, trasformando l’appello in un tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Le Conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico. Non è sufficiente lamentare un errore del giudice di merito; è indispensabile indicare con precisione dove risieda l’errore e quali elementi fattuali o giuridici siano stati ignorati o mal interpretati. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e fondati su argomentazioni concrete.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘intrinsecamente generico’ perché non indicava quali elementi concreti e specifici, eventualmente trascurati nel giudizio precedente, avrebbero giustificato l’applicazione della causa di non punibilità richiesta dal ricorrente.
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato in appello?
L’imputato è stato condannato per il reato di minaccia aggravata ai sensi degli artt. 612 e 339 del codice penale, a seguito della riqualificazione del fatto originariamente contestato come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35746 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della condanna inflitta in primo grado per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., ha riqualificato il fatto nella ipote minaccia aggravata a norma degli artt. 612, 339 cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis cod. pen., è intrinsecamente generico, perché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, consentirebbero di ritenere integrata i presupposti di applicabilità della norma invocata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025