Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla specificità e pertinenza delle censure mosse. Un ricorso generico, che non si confronta adeguatamente con la decisione impugnata, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, chiarendo le gravi conseguenze per chi presenta un appello vago e non argomentato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La censura mossa dall’imputato è stata definita ‘generica e aspecifica’. Gli Ermellini hanno sottolineato come il ricorrente non avesse tenuto in alcun conto la motivazione ‘satisfattiva e giuridicamente corretta’ della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva diffusamente argomentato la sua decisione, basando il giudizio di colpevolezza su ‘plurimi ed inequivocabili elementi probatori’. Il ricorso, invece, ignorava completamente queste argomentazioni, senza stabilire una correlazione tra le critiche mosse e le ragioni effettive della condanna.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. Viene richiamato l’orientamento secondo cui l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In altre parole, non è sufficiente contestare genericamente la sentenza; è necessario attaccare specificamente i pilastri logico-giuridici su cui essa si regge. L’atto di appello non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, pena il cadere nel vizio di aspecificità, come stabilito da importanti sentenze (tra cui Sez. 4, n. 34270/2007 e Sez. U, n. 8825/2016). L’inammissibilità del ricorso è stata quindi attribuita a colpa del ricorrente.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. La presentazione di un ricorso generico non è solo un errore strategico, ma comporta conseguenze economiche dirette per l’imputato. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: ogni impugnazione deve essere un atto mirato, preciso e tecnicamente fondato, in grado di dialogare criticamente con la sentenza che intende contestare, per non trasformarsi in un’azione sterile e dannosa.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non stabilisce una correlazione specifica tra i motivi di appello e le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, se si limita a contestazioni vaghe senza affrontare puntualmente gli elementi probatori e il ragionamento giuridico della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso è dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che la sentenza impugnata aveva una motivazione ‘satisfattiva e giuridicamente corretta’?
Significa che la Corte territoriale aveva spiegato in modo completo, logico e conforme alla legge le ragioni della condanna, basandola su elementi di prova molteplici e chiari. Il ricorrente, nel suo appello, ha ignorato questa solida base argomentativa, rendendo il suo ricorso inefficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MEKNES( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente per il reato di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell’art. 129 cod. proc. pen.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sati giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si giudizio di colpevolezza dell’imputato.
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per g dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dall impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità ( 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 2 COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favo cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
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