La Cassazione e il Ricorso Generico: Requisiti per un’Impugnazione Valida
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali previsti dalla legge. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici e dettagliati, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale e delle sue severe conseguenze.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo grado e in appello per i reati di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità e di falsità materiale in certificati amministrativi, decideva di impugnare la sentenza della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’imputato presentava un unico motivo di ricorso, lamentando l’inidoneità della motivazione della sentenza di secondo grado a giustificare la conferma della sua condanna. Sostanzialmente, la difesa riteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente spiegato le ragioni della loro decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità formale dell’atto di impugnazione.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è inammissibile?
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha qualificato il motivo di ricorso come ricorso generico per indeterminatezza. La difesa si era limitata a denunciare una presunta inadeguatezza della motivazione della sentenza d’appello, senza però:
1. Indicare gli elementi specifici: Non sono stati evidenziati i passaggi illogici o contraddittori della sentenza impugnata.
2. Consentire un controllo: La genericità della critica non ha permesso ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione precedente.
A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, una censura astratta e non circostanziata si rivela inefficace e, appunto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è indispensabile articolare critiche precise, puntuali e tecnicamente fondate. Ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, cioè deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di comprendere la censura senza dover cercare altrove le ragioni del dissenso.
La declaratoria di inammissibilità per genericità non è un mero formalismo, ma una garanzia che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto ben definite, evitando di trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per l’imputato, le conseguenze di un ricorso mal formulato sono gravi: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiungono anche ulteriori oneri economici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico per indeterminatezza. Non indicava gli elementi specifici a sostegno della critica mossa contro la sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali erano i reati per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per i delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Cor di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado c la quale il ricorrente era stato condannato per i delitti di falsa atte dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali prop altri e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denu l’inidoneità della motivazione a giustificare le ragioni della sentenza impug generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’a comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della se impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuar rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.