Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità che un ricorso sia specifico e non un ricorso generico. La decisione sottolinea come l’assoluta genericità dei motivi di impugnazione porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale, in particolare con riferimento all’articolo 133 del codice penale, che disciplina i criteri di commisurazione della pena.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di impugnazione come “assolutamente generico”. Secondo i giudici supremi, il ricorrente si è limitato a enunciare la presunta violazione di legge e il vizio motivazionale senza però fornire alcun elemento concreto a sostegno delle sue affermazioni. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo (sindacato) sulla decisione.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo preciso “gli elementi posti alla base della censura”. Non è sufficiente contestare genericamente la motivazione di una sentenza o l’applicazione di una norma. È necessario, invece, argomentare in maniera dettagliata, evidenziando le parti della decisione che si ritengono errate e spiegando le ragioni giuridiche e fattuali per cui si chiede l’annullamento.
In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione si trova nell’impossibilità oggettiva di comprendere il perimetro della doglianza e di valutarne la fondatezza. Il principio di specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia, che evita ricorsi esplorativi o dilatori.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. L’esito per il ricorrente è stato duplice: non solo il suo ricorso è stato respinto senza un esame nel merito, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una chiara indicazione delle ragioni di critica. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “assolutamente generico”, in quanto non indicava gli elementi specifici posti alla base della censura, impedendo così al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per specificità del motivo di ricorso secondo questa ordinanza?
Per specificità si intende la necessità di indicare chiaramente gli elementi e le argomentazioni che sostengono la critica mossa alla sentenza impugnata, non essendo sufficiente una contestazione vaga e generale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a QUARTU SANT’ELENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. (pur in presenza di motivazione congrua – p. 2), è assolutamente generico, poiché di fatto non indica gli elementi posti alla base della censura, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
I Consigliere Estensore