Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna. Tuttavia, per essere efficace, l’atto deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un ricorso generico, ovvero un appello che non attacca in modo specifico le fondamenta della decisione impugnata. Analizziamo come la genericità dei motivi abbia portato alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, invece di accettare la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali: una contestazione sulla sua effettiva responsabilità penale e una critica sull’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Generico
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rapidamente individuato una debolezza fondamentale in entrambi i motivi proposti: la loro genericità. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa erano formulate in modo astratto e non si confrontavano puntualmente con le motivazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Questo mancato confronto diretto è l’elemento che qualifica un ricorso generico e ne determina, quasi inevitabilmente, l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Entrando nel dettaglio, la Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla responsabilità per il reato di evasione, la difesa non ha contestato efficacemente la ricostruzione dei giudici di merito. La sentenza d’appello aveva chiarito che, sebbene l’imputato fosse stato trovato nei pressi della sua abitazione, il reato si era già perfezionato con il semplice allontanamento o il mancato rientro. Il ricorso, invece di contestare questo specifico punto di diritto, si è limitato a una critica vaga, risultando così inefficace.
Analogamente, il secondo motivo, che lamentava una pena eccessiva, è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione sulla pena, spiegando perché fosse adeguata e proporzionata alla gravità del fatto. Il ricorrente, anche in questo caso, non ha fornito elementi specifici per dimostrare un’errata valutazione da parte dei giudici di secondo grado, limitandosi a una doglianza non circostanziata.
La Corte ha inoltre respinto una questione preliminare sollevata dalla difesa riguardo a un presunto difetto nell’avviso di fissazione dell’udienza, chiarendo che il numero di ruolo del procedimento era correttamente indicato, rendendo l’obiezione priva di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori.
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: un ricorso per cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma un atto tecnico che deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Un ricorso generico non solo è destinato a fallire, ma espone il ricorrente a costi aggiuntivi, rendendo la sua posizione processuale ed economica ancora più gravosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ovvero non si confrontavano in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza è vaga, astratta e non individua un errore specifico nel ragionamento giuridico del giudice precedente. In pratica, non spiega perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sbagliata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione);
esaminati i due motivi di ricorso e letta la memoria difensiva, con la quale si chiede il rinvio della trattazione del presente procedimento, non essendo possibile evincere, dall’avviso di fissazione udienza, quale processo sarebbe stato trattato.
Rilevato, preliminarmente, che le osservazioni contenute nella memoria difensiva sono destituite di fondamento, poiché nell’avviso di fissazione dell’udienza odierna è indicato il numero di ruolo del presente procedimento.
Osservato che il primo – avente ad oggetto la responsabilità per il reato – è generico non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pag. 3 che, sebbene l’imputato fosse stato colto nella vicinanza della sua abitazione, ciò non poteva escludere la sua responsabilità in quanto l’evasione si era configurata in ragione del semplice allontanamento/mancato rientro dell’imputato dalla stessa.
Il secondo motivo, avente ad oggetto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, è, del pari, generico, a fronte della motivazione della sentenza, che si sofferma sulla adeguatezza e proporzionalità alla gravità del fatto della pena (pag. 4).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025