Ricorso generico in Cassazione: guida pratica all’inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Cassazione è una strategia destinata al fallimento. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Un ricorso che non solleva specifiche questioni di diritto ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per reati contro la persona (tra cui violenza privata e lesioni), ha proposto ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, ma confermando la responsabilità penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha lamentato un’errata applicazione della legge e vizi di motivazione, inclusi il travisamento della prova e la gestione delle spese processuali.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, liquidandoli come manifestamente infondati e, soprattutto, inammissibili. La ragione è chiara: il ricorso era stato redatto in modo caotico, confuso e poco perspicuo. Le doglianze, invece di concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione della sentenza d’appello, si perdevano in una riesposizione dei fatti, chiedendo implicitamente ai giudici di legittimità di effettuare una nuova valutazione del merito. Questo approccio è contrario alla natura stessa del giudizio di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che il suo compito è limitato a verificare:
1. La corretta applicazione delle norme di diritto.
2. La coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Non può, invece, riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Un ricorso generico, che non individua un vizio specifico riconducibile alle categorie previste dall’art. 606 del codice di procedura penale, esula da questo perimetro e non può essere accolto.
La Questione delle Spese Processuali
Anche l’ultimo motivo, relativo alla compensazione delle spese processuali, è stato giudicato infondato. L’imputato contestava la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, nonostante il parziale accoglimento del suo appello (con la concessione delle attenuanti). La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata: in caso di accoglimento solo parziale dell’impugnazione, l’imputato è comunque tenuto a rimborsare le spese alla parte civile che non ha a sua volta impugnato. Non si configura, in questo scenario, una “soccombenza reciproca” che giustificherebbe una diversa ripartizione delle spese.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su argomentazioni solide e coerenti con il suo orientamento costante. I motivi del ricorso sono stati ritenuti generici perché fondati su un’esposizione caotica delle doglianze, rendendo difficoltosa l’individuazione di una censura specifica e ragionata contro la sentenza d’appello. Inoltre, le lamentele erano di natura fattuale e rivalutativa, pretendendo un nuovo giudizio sul merito che è precluso alla Corte di Cassazione. Il sindacato di legittimità, infatti, si limita a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico, senza poter controllare la corrispondenza della motivazione con le risultanze processuali. Infine, la censura sulle spese legali è stata respinta perché in contrasto con un principio giurisprudenziale consolidato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che l’atto di ricorso sia redatto con la massima precisione tecnica, focalizzandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su questioni di fatto. Un ricorso generico, confuso o che mira a una terza valutazione del merito è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere la condanna diventare definitiva, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La chiarezza, la specificità e il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità sono le uniche chiavi per un ricorso efficace.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando è generico, ovvero non articola critiche specifiche e motivate contro la sentenza impugnata, oppure quando chiede alla Corte di riesaminare i fatti del processo, compito che non le spetta.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ e ‘in punto di fatto’?
‘Generico’ significa che le lamentele sono esposte in modo confuso e non individuano un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione. ‘In punto di fatto’ significa che il ricorso tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione degli eventi, trasformando la Cassazione in un terzo grado di giudizio, cosa non permessa dalla legge.
Se l’appello di un imputato viene accolto solo parzialmente, deve comunque pagare le spese della parte civile?
Sì. Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, anche in caso di parziale accoglimento dell’appello dell’imputato, è legittima la sua condanna a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile, poiché non si verifica una ‘soccombenza reciproca’ tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47075 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCAMPITELLA il 24/03/1955
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 610 e 582, 585, 575 n.1 cod. pen.
Letta la memoria, pervenuta in data 8 novembre 2024, del difensore di fiducia avv. COGNOME con allegata documentazione con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo il secondo e il terzo motivo-da trattarsi congiuntamente- con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato anche sotto il profilo del travisamento della prova sono:
generici dovendosi considerare privo di specificità il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Rv. 259063 – 01);
costituiti da doglianze in punto di fatto e rivalutativi della decisione nel merito;
manifestamente infondati poiché secondo le indicazioni di questa Corte il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato il quarto e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta vizio di motivazione in riferimento alla compensazione delle spese processuali, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di regolamento delle spese nel giudizio di appello, in caso cli parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurandosi soccombenza reciproca tra le parti. (Sez. 5 n. 22780 del 25/03/2021, Rv. 281436).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il GLYPH 3kgliere GLYPH ensore GLYPH
Il Presidente