Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda principalmente sulla natura di ricorso generico dell’atto, evidenziando come la mancanza di specificità nei motivi impedisca alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità. Questo caso ribadisce principi fondamentali anche in materia di valutazione della recidiva e di concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Genova, sollevando diverse questioni. Il suo ricorso si articolava su tre motivi principali: una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 del codice penale; la contestazione della sussistenza della recidiva; e la lamentela per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e le Critiche della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti manifestamente infondati o, nel caso del primo, irrimediabilmente generico.
1. Primo motivo: Un ricorso generico sulla responsabilità: La Corte ha stabilito che il primo motivo fosse viziato da indeterminatezza. Il ricorrente non aveva indicato in modo preciso gli elementi della motivazione della sentenza impugnata che riteneva illogici o errati. Questa carenza ha reso impossibile per i giudici di legittimità individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
2. Secondo motivo: La recidiva: Il secondo motivo, che contestava la recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali, valutando i precedenti penali dell’imputato (in particolare per reati contro il patrimonio) non solo sulla base della gravità o del tempo trascorso, ma come indicatori di una “perdurante inclinazione al delitto”.
3. Terzo motivo: Le attenuanti generiche: Anche la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata respinta come manifestamente infondata. La motivazione del giudice di merito è stata considerata esente da illogicità. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si basa su principi procedurali e sostanziali di grande rilevanza. La motivazione principale dell’inammissibilità risiede nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso generico non è un mero difetto formale, ma un vizio che incide sulla stessa funzione del giudizio di legittimità. Se l’atto di impugnazione non articola una critica puntuale e argomentata contro la decisione, la Corte non può svolgere il suo ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha confermato che la sua valutazione deve andare oltre un’analisi superficiale dei precedenti. È necessario un esame concreto del rapporto tra il fatto in giudizio e le condanne passate, per verificare se la condotta pregressa abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato. Questo approccio, basato sui criteri dell’art. 133 c.p., garantisce una valutazione personalizzata e non automatica.
Infine, sul diniego delle attenuanti generiche, l’ordinanza riafferma il potere discrezionale del giudice di merito. La sua valutazione, se logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. La sufficienza di una motivazione incentrata sugli elementi ritenuti preponderanti snellisce il processo decisionale, evitando motivazioni pletoriche e ripetitive.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere ricorsi chiari, specifici e ben argomentati. Un ricorso generico conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma inoltre l’orientamento rigoroso della Cassazione nel valutare la sussistenza della recidiva e la concessione delle attenuanti, valorizzando la coerenza logica delle motivazioni dei giudici di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Ciò accade se non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato.
Come viene valutata la recidiva dal giudice di merito?
La valutazione non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati consumati. Il giudice deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti, per verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e sfavore per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, poiché tutti gli altri si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVIGLIO il 22/09/1977
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
•.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 che richiama le precedenti condanne per reati contro il patrimonio) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
considerato che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.