Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso generico, ovvero formulato in termini vaghi e non specifici, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, senza che il giudice possa entrare nel merito delle questioni sollevate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica e delle sue severe conseguenze.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali ordini di motivi di ricorso:
1. Vizi di motivazione e violazione di legge: Si contestava la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, lamentando un travisamento delle prove e una motivazione illogica da parte dei giudici di merito.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione a sostegno di tale diniego fosse inadeguata.
L’obiettivo del ricorso era, dunque, ottenere un annullamento della sentenza di condanna o, in subordine, una riduzione della pena tramite il riconoscimento delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, fermandosi a una valutazione preliminare sulla struttura stessa dell’atto di impugnazione. La decisione si basa su un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, non generici.
L’imputato è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che i motivi fossero “del tutto generici”.
Nello specifico, la difesa non aveva indicato gli elementi concreti che costituivano la base della censura. Affermare un “vizio di motivazione” o un “travisamento della prova” non è sufficiente; è necessario spiegare quali parti della motivazione sarebbero illogiche e quali prove sarebbero state travisate, confrontando il dato probatorio con la decisione del giudice. Il ricorso, invece, si limitava a enunciazioni astratte che non permettevano alla Corte di Cassazione di individuare i punti critici della sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione “adeguata e congrua”, in particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Anzi, i giudici hanno rilevato come l’imputato avesse di fatto rinunciato ai motivi d’appello relativi alla sua responsabilità, rendendo ancora più deboli le successive contestazioni in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la specificità dei motivi di ricorso non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà dell’impugnazione e la funzionalità del sistema giudiziario. Un ricorso generico non solo impedisce al ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna e aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, questa decisione serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, argomentati e ancorati agli specifici elementi del processo, pena l’inevitabile rigetto in rito dell’istanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi concreti alla base delle censure, impedendo alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali erano i motivi principali presentati nel ricorso?
I motivi principali erano il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge riguardo sia alla qualificazione del reato di ricettazione sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Nicola;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono il vizio d motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine a qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato e al man riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, sono del tutt generici, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d proc. pen., in quanto – a fronte di una motivazione adeguata e congrua de provvedimento impugnato, con la quale il giudice, peraltro, dando puntualmente conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, prendev atto dell’intervenuta rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità da dell’imputato – non indicano gli elementi che sono alla base della censu formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliev mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente