Ricorso Generico per Oltraggio: la Cassazione Conferma la Condanna
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e dettagliati. Un ricorso generico, che si limita a lamentele vaghe, è destinato a essere dichiarato inammissibile. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, confermando la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un imputato che aveva contestato in modo non specifico la ricostruzione della sua condotta.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un soggetto per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale, ovvero ‘Oltraggio a un pubblico ufficiale’. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la condotta dell’imputato non si era limitata a semplici espressioni offensive, ma si era manifestata anche attraverso un atto di violenza fisica nei confronti del pubblico ufficiale.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso Generico e la sua Reiezione
L’imputato ha lamentato una violazione di legge, sostenendo che la descrizione della condotta criminosa a lui ascritta fosse eccessivamente generica e indeterminata. A suo dire, non erano stati specificati con sufficiente chiarezza gli atti che integravano il reato contestato.
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto categoricamente questa tesi. I giudici hanno qualificato le argomentazioni dell’imputato come ‘doglianze generiche e prive di specificità’. La Corte ha evidenziato come, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello avesse individuato in modo puntuale e dettagliato la condotta illecita. La sentenza impugnata, infatti, descriveva chiaramente sia le espressioni offensive pronunciate sia l’atto di violenza commesso ai danni del pubblico ufficiale.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente lamentare genericamente un errore o una violazione di legge, ma è necessario indicare con precisione quali parti della sentenza sono errate e perché. Un ricorso generico si risolve in una critica astratta alla decisione, senza fornire alla Corte gli elementi necessari per valutare la fondatezza della censura.
Nel caso di specie, il ricorso non contestava specifici passaggi della motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a una critica vaga. Tale approccio non è consentito nel giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Poiché il ricorso è stato ritenuto inammissibile, la Corte ha proceduto a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e tecnica della decisione impugnata. Le critiche devono essere mirate e fondate su specifici vizi di legge o di motivazione. Proporre un ricorso generico non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative, con la condanna al pagamento di spese e sanzioni. La specificità è, dunque, un requisito imprescindibile per l’accesso al giudizio di legittimità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto troppo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quale tipo di comportamento integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
L’ordinanza chiarisce che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) può essere integrato sia da espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale, sia da atti di violenza commessi nei suoi confronti durante l’esercizio delle sue funzioni.
Perché la Corte ha stabilito che il ricorso era generico e non specifico?
La Corte ha ritenuto il ricorso generico perché l’imputato si è limitato a lamentare in modo vago l’indeterminatezza della condotta contestata, senza però confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza d’appello, la quale, al contrario, aveva individuato in modo puntuale e dettagliato sia le frasi offensive sia l’atto di violenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato, lamentando la genericità e l’asserita indeterminatezza della condotta incriminata, si risolve i doglianze generiche e prive di specificità, atteso che la Corte territoriale h puntualmente individuato la condotta ascritta al ricorrente, consistita tanto in espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale quanto in un atto di violenza nei confronti dello stesso (v. p. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025