Ricorso Generico e Furto di Energia: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, in particolare quando si contesta una condanna per furto di energia elettrica. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso generico, che non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo la vicenda e le ragioni giuridiche che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica. L’imputato, ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione per contestare l’affermazione della sua colpevolezza. La Corte d’Appello di una città del sud Italia aveva confermato integralmente la sentenza del giudice di prime cure, ritenendo provata la responsabilità dell’imputato sulla base di elementi specifici e articolati.
L’Unico Motivo del Ricorso Generico
Il ricorrente ha basato la sua difesa su un unico motivo, denunciando una presunta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la debolezza di tale impostazione. L’impugnazione è stata qualificata come un ricorso generico e assertivo, caratterizzato da indeterminatezza e manifesta infondatezza.
In sostanza, il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e circostanziate alla motivazione della sentenza d’appello. Anziché analizzare e confutare gli elementi probatori (citati alle pagine 9-10 della sentenza impugnata) su cui i giudici avevano fondato la condanna, si è limitato a una contestazione vaga e non pertinente. Questo approccio non permette alla Suprema Corte di esercitare il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sul consolidato principio secondo cui un’impugnazione, per essere valida, deve confrontarsi criticamente con la decisione che contesta. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte o a formulare critiche astratte senza un legame diretto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era stata puntuale e articolata nel dar conto degli elementi che provavano la responsabilità dell’imputato. Il ricorrente, omettendo di contestare nel dettaglio tali elementi, ha reso il suo ricorso inefficace e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, compito impossibile di fronte a un’impugnazione vaga.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario.
L’implicazione pratica di questa ordinanza è chiara: chi intende impugnare una sentenza di condanna deve farlo con serietà e precisione, costruendo argomentazioni giuridiche solide che dialoghino direttamente con le motivazioni del giudice che si contesta. Proporre un ricorso generico non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma si rivela anche controproducente dal punto di vista economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, assertivo e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a critiche vaghe.
Di quale reato era stato ritenuto responsabile l’imputato?
L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1685 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1685 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f’
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è assertivo e generico per indeterminatezza, nonché manifestamente infondato, non essendosi confrontato con la puntuale e articolata motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato (pagg. 9-10);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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