Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dalla destrezza;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, il quale lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza del reato nonché in merito al trattamento sanzionatorio, è generico in quanto affidato a deduzioni, in parte, indeterminate, in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata così da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e, comunque, aspecifiche, poiché prive di un completo confronto critico con le argomentazioni poste a base della sentenza censurata; per altro, la doglianza relativa al trattamento punitivo è altresì manifestamente infondata, poiché la sentenza oggetto di ricorso è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto: a ben vedere, la motivazione sulla ritenuta sussistenza della
recidiva qualificata (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si pro e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (ex multis, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antig nano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME Chicca, Rv. 270419), valutando anche la circostanza che la condotta illecita è stata commessa pochi mesi dopo la scarcerazione, profilo non ‘attaccato’ dal ricorrente; quanto all’esclusione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, la stessa è adeguatamente motivata, con riferimento al giudizio postumo ex ante a farsi e al valore del telefono oggetto del tentato furto, valutazione coerente con il principio consolidato per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievol che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l’irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato); quanto al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze non manifestamente illogica è la motivazione complessivamente offerta, in linea con il principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, COGNOME, Rv. 245931); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024