Il Ricorso Generico per Cassazione: Inammissibilità Garantita
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma richiede il rispetto di regole formali estremamente rigorose. Un ricorso generico per cassazione, ovvero un atto che non articola in modo chiaro e specifico i motivi di doglianza, è destinato a una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), inflitta dal Giudice per le indagini preliminari. La Corte di Appello, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la prima sentenza, limitandosi a rideterminare l’entità della pena inflitta all’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: una generica contestazione per “violazione di legge e vizio di motivazione” in relazione al trattamento sanzionatorio. In sostanza, si lamentava della pena senza però specificare in che modo la Corte d’Appello avesse sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua scelta.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Generico per Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno rilevato che la censura proposta dall’imputato era caratterizzata da “assoluta genericità”, trasformandosi in una mera critica della sentenza impugnata senza fornire alla Corte gli strumenti per valutarne la fondatezza.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa sull’interpretazione degli articoli del codice di procedura penale. In particolare, viene richiamato l’art. 581, lettera d), che impone a chi impugna una sentenza di enunciare “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Un ricorso generico per cassazione viola direttamente questa norma. Non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare il perché, indicando:
1. Le norme di legge che si assumono violate.
2. Gli elementi fattuali del processo che supportano tale violazione.
3. Le parti della motivazione della sentenza precedente che si ritengono errate o illogiche.
La mancanza di questa specificità, secondo l’art. 591, comma 1, lettera c) del codice, comporta inevitabilmente l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte non può e non deve sopperire alle carenze dell’atto di ricorso, andando a cercare d’ufficio i possibili vizi della sentenza. La parte che ricorre ha l’onere di delineare con precisione l’oggetto della controversia.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve essere consapevole che la genericità è un errore fatale. La decisione non solo chiude definitivamente la vicenda processuale per l’imputato, ma comporta anche conseguenze economiche. A causa della manifesta infondatezza e della colpa nella proposizione del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce un messaggio chiaro agli operatori del diritto: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede rigorosa dove si possono far valere solo vizi specifici, chiaramente individuati e argomentati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo assolutamente generico, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, violando così l’art. 581 lett. d) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che si limita a criticare la decisione del giudice precedente senza spiegare in modo preciso quali norme sarebbero state violate o perché la motivazione sarebbe errata. Manca, in sostanza, un’argomentazione specifica che consenta alla Corte di Cassazione di valutare il merito della contestazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 15/11/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 28/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale l’attuale imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena inflitta all’imputato.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in relazione al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura proposta, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specific RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024