Ricorso Generico sulla Pena: Quando la Cassazione dice “No”
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede precisione e rigore. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è fondamentale che le censure mosse alla sentenza precedente siano specifiche, pertinenti e ben argomentate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso generico pena, ovvero una critica vaga sulla misura della sanzione, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze anche economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Misura della Pena
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 4, del DPR 309/1990. La Corte d’Appello aveva confermato la colpevolezza e determinato una pena superiore al minimo previsto dalla legge, ma comunque inferiore al medio edittale.
Insoddisfatto della quantificazione della pena, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, i giudici non avevano adeguatamente considerato gli elementi relativi al fatto e alla sua personalità nel decidere la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della congruità della pena, ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando il motivo di ricorso come “generico e aspecifico”. Questa pronuncia sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: non si può impugnare una sentenza con critiche astratte.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico sulla Pena è Destinato a Fallire
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo chiaro e netto perché il ricorso non poteva essere accolto. La motivazione dei giudici si basa su due pilastri fondamentali:
1. La Correttezza della Motivazione d’Appello: I giudici di secondo grado avevano fornito una giustificazione “soddisfattiva e giuridicamente corretta” per la pena inflitta. Avevano infatti considerato due elementi specifici e di grande peso: l’enorme quantitativo di dosi (ben 8.380) che si sarebbero potute ricavare dalla coltivazione e i precedenti penali dell’imputato, che delineavano una “personalità incline al delitto”. Questi fattori giustificavano ampiamente una pena superiore al minimo.
2. L’Aspecificità del Ricorso: Di fronte a questa argomentazione chiara, il ricorso dell’imputato si è limitato a una censura generica, lamentando la mancata considerazione di fatto e personalità, elementi che invece erano stati ampiamente presi in esame. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un’impugnazione è inammissibile se manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e i motivi del ricorso. In altre parole, chi ricorre non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve contestarle punto per punto. Agire diversamente significa cadere nel vizio di aspecificità, che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa della sentenza che si intende criticare. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento.
Il mancato rispetto di questo requisito non solo rende vano il tentativo di ottenere una revisione della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche. Come nel caso di specie, l’inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente ha portato alla sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Un esito che evidenzia come la superficialità e la genericità, nel processo penale, abbiano un costo.
Per quale motivo un ricorso contro la misura della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla misura della pena viene dichiarato inammissibile se è generico e aspecifico, ovvero se non contesta in modo puntuale le specifiche argomentazioni usate dal giudice precedente per giustificare la sanzione, ma si limita a una critica vaga e astratta.
Quali elementi ha considerato il giudice di merito per stabilire la pena in questo caso?
Il giudice di merito ha basato la sua decisione su due elementi principali: il quantitativo assai rilevante di dosi ricavabili dalla coltivazione (8.380) e i precedenti penali dell’imputato, che delineavano una sua personalità incline a commettere reati.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in 3.000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73. Comma 4, DPR 309/1990
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria dell
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. I giudici d’appello ha rilevato che” la pena fissata in misura superiore al minimo edittale, ma comunque inferiore medio, deve ritenersi congrua avuto riguardo al quantitativo assai rilevanti delle dosi ric dalla coltivazione, in numero di 8.380, e ai precedenti penali dell’imputato, che delineano personalità incline al delitto”. A fronte di tale argomentazioni il motivo di ricorso si l censurare l’assenza di considerazioni relative al fatto e alla personalità, di cui i danno invece ampiamente conto. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibil genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ch ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspeci 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/ 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento dell processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore de delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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