Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40232 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Troina il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 6 giugno 2025, applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. accertato in data 15 giugno 2021.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta di contenuto del tutto generico in quanto nello stesso si lamenta un’erronea qualificazione giuridica del fatto ma non viene indicato quale avrebbe dovuto essere la eventuale qualificazione giuridica corretta della condotta tenuta dall’imputato.
Ne consegue che il ricorso Ł privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata del tutto corretta in relazione agli elementi che hanno fondato la responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato in contestazione all’imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la qualificazione giuridica del fatto appare corretta e che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153) situazioni che non ricorrono nel caso in esame.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
– Relatore –
Ord. n. sez. 2178/2025
inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME