Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FORMIA il 31/03/1982
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato; è vero, infatti, che Corte d’appello ha errato nel confondere l’attenuante in parola con quella del risarcimento del danno; è pur vero che il motivo d’appello che era stato formulato sul punto era del tutto generico e, come tale, valutabile anche in questa sede (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, Rv. 271193 – 01 in cui, per l’appunto, la Corte ha ribadito che l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.);
ritenuto che, in ogni caso, la valutazione della complessiva gravità del fatto, pur operata dalla Corte di merito per altri fini, è stata esaustiva i nel senso di escludere i presupposti per il riconoscimento della attenuante che, come è noto, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01);
ritenuto che, da questo punto di vista, la motivazione della Corte d’appello (cfr., pag. 4 della sentenza) sia del tutto esaustiva in ordine alla esclusione degli elementi in grado di fondare la applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risultando d’altra parte la censura difensiva anche assolutamente generica perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale e che risulta giuridicamente corretta avendo i giudici di secondo grado evidenziato sia la complessiva gravità oggettiva del fatto che la personalità dell’imputato, attingendo perciò ad elementi di valutazione evocati dall’art. 133 cod. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.