Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41190 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Vico Equense il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/9/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 settembre 2024 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato le impugnazioni proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 28 febbraio 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale gli stessi erano stati condannati alle pene di un anno e nove mesi di reclusione COGNOME, in relazione a due contestazioni del reato di cui all’art. d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1 e 2), e un anno e sei mesi di reclusione COGNOME, in relazione a una contestazione del medesimo reato (capo 3), con l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 74/2000 e la confisca del profitto d tali reati.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen., a causa della mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante disposizione di una perizia contabile.
Ha esposto che con l’atto d’appello era stata lamentata la mancata considerazione della consulenza tecnica contabile di parte, attraverso la quale erano stati contestati sia il metodo induttivo impiegato dalla RAGIONE_SOCIALE nella verifica tributaria e sia il calcolo dell’imposta non versata, in realtà ass minore di quanto indicato all’esito dell’accertamento e, comunque, inferiore alla soglia di punibilità, ma tale richiesta era stata immotivatamente disattesa dalla Corte distrettuale, benché l’indagine tecnica richiesta avrebbe potuto consentire di adeguatamente apprezzare i dati di fatto emersi a seguito dell’accertamento fiscale e poi di concludere diversamente in ordine alla punibilità della condotte, per il mancato raggiungimento della soglia di rilevanza penale, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata onde procedere, nel giudizio di rinvio, a tale attività istruttoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi congiuntamente proposti dagli imputati sono inammissibili, sia a cagione della loro genericità, intrinseca ed estrinseca, sia per la manifesta infondatezza dell’unica doglianza alla quale sono stati affidati.
Il ricorso congiunto è, anzitutto, privo di illustrazione e considerazione della vicenda sottostante il giudizio, delle contestazioni (nelle quali l’ammontare delle imposte evase è indicato in misura assai superiore alla soglia di punibilità in quanto pari a euro 134.863,24 per il capo 1, euro 124.706,00 per il capo 2 e per il capo
3), delle prove acquisite e valutate e delle ragioni della assoluta indispensabilità della perizia di cui è stato chiesto l’espletamento in grado di appello, essendo stata solo genericamente affermata l’esistenza di una consulenza tecnica di parte da cui risulterebbe che l’imposta evasa sarebbe inferiore alla soglia di punibilità, senza allegarla o indicarla, e senza considerare la pluralità delle contestazioni e il lor contenuto, con la conseguente genericità intrinseca del ricorso; esso, inoltre, è, analogamente, privo di confronto, tantomeno autenticamente critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale i rilievi degli imputati, in ordine alla errata determinazione delle imposte non versate (che conseguirebbe all’applicazione di presunzioni tributarie, all’errata considerazione dei movimenti bancari e del prezzo pagato dal cessionario di un ramo d’azienda per l’avviamento), sono stati disattesi sottolineando la corretta determinazione dell’iva e dell’irpef non versate (cui i giudici di merito sono pervenuti detraendo dall’importo delle fatture attive quello delle fatture passive ed escludendo i prelevamenti ingiustificati, quanto al capo 1; considerando dati non controversi, per i capi 2 e 3, costituiti dai canoni di locazione percepiti, dal corrispettivo del cessione di un ramo d’azienda e dai versamenti non giustificati emersi dagli accertamenti bancari), cosicché il ricorso risulta anche estrinsecamente generico, per la mancanza del prescritto confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01), soprattutto nella parte relativa alla determinazione delle imposte evase.
3. Va, inoltre, rammentato che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01; nonché, già, Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, COGNOME, Rv. 203974 – 01).
Nel caso in esame la Corte d’appello, come osservato, ha dato atto della sufficienza e della idoneità degli elementi disponibili per poter adeguatamente esaminare le doglianze degli appellanti in ordine alla determinazione dell’imposta evasa, in tal modo, sia pure implicitamente, disattendendo la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante espletamento di perizia contabile avanzata dagli imputati, con argomenti idonei e desumibili dal complesso della motivazione, non censurabile sul punto nel giudizio di legittimità, alla stregua del principi secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della
sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01).
Ne deriva, pertanto, la manifesta infondatezza delle censure dei ricorrenti.
I ricorsi congiuntamente proposti dai ricorrenti debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza dell’unico motivo al quale sono stati affidati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi congiuntamente proposti dai ricorrenti consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 11/12/2025