Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Un ricorso generico presentato alla Corte di Cassazione è destinato quasi certamente a essere dichiarato inammissibile. Questa recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza contestata, non limitarsi a riproporre vaghe lamentele. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per reati contro il patrimonio, in particolare furto aggravato e furto in abitazione. La Corte di Appello aveva confermato la condanna di primo grado. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo con cui lamentava diversi aspetti:
* L’errata affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso nel reato.
* Il mancato riconoscimento dell’attenuante per il contributo di minima importanza.
* La mancata concessione delle attenuanti generiche.
* L’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, e a suo carico sono state poste le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno qualificato l’impugnazione come “generica”. La Corte ha spiegato che il ricorso era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
In pratica, l’imputato non ha sviluppato argomentazioni specifiche per contestare la logica della sentenza d’appello. Invece di individuare i presunti errori nel ragionamento dei giudici di secondo grado, si è limitato a ripresentare, in modo estremamente sintetico, le stesse questioni già sottoposte e respinte dalla Corte di merito.
Un simile approccio non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio. Il ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta, evidenziandone i vizi specifici.
Le Conclusioni: La Lezione della Cassazione
Questa ordinanza offre un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un’impugnazione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una sua riforma. È indispensabile redigere un atto di ricorso dettagliato, specifico e tecnicamente argomentato.
Limitarsi a ripetere le doglianze già respinte, senza criticare puntualmente le ragioni esposte nella sentenza d’appello, si traduce in un ricorso generico e, quindi, inammissibile. Le conseguenze non sono solo la definitività della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, infatti, scatta quando l’inammissibilità è talmente evidente da rivelare una “colpa” nella proposizione dell’impugnazione, ovvero una negligenza nel rispettare le regole processuali fondamentali. Pertanto, la specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “generico”. L’imputato non ha formulato critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre in modo sintetico le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, violando i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché l’inammissibilità è stata ritenuta evidente e colposa, è stato condannato a versare la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è “generico” quando non indica con la necessaria specificità gli elementi e le ragioni giuridiche su cui si fonda la critica alla decisione impugnata. Si limita a enunciazioni vaghe o a ripetere argomenti già esaminati, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a COMISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato, la condanna riportata per i reati di cui agli artt. 624, 625, comm 1, nn. 2) e 5) e 624 bis cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui l’imputato si duole, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, dell’affermazione della sua responsabilità a ti di concorso, del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e del attenuanti generiche, nonché dell’eccessività della pena inflitta – è generico poiché privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fron congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (che richiama il compendio su cui si è fondata la decisione), non indica con la necessaria specificità gli elementi alla base delle cens formulate ma si limita a riproporre per il tramite di asserti estremamente sinteti prospettazione già sottoposta alla Corte di merito, non consentendo dunque di individuare compiutamente i rilievi in relazione ai quali si sollecita il sindacato di questa Corte;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 26758 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre91’dente