Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’esito di un processo non sempre si conclude con il secondo grado di giudizio. Spesso, la parola fine viene scritta dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, per accedere a questo ultimo grado di giudizio, è necessario presentare un ricorso che rispetti requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso generico, come dimostra una recente ordinanza, non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questo caso per comprendere perché la specificità delle censure è un elemento imprescindibile.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali (previsto dall’art. 496 del codice penale), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano tre:
1. Un presunto vizio di motivazione sulla sussistenza del reato nella sua forma tentata.
2. Una critica alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Corte di Appello di Lecce aveva già confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi. L’imputato, quindi, si rivolgeva alla Suprema Corte sperando in un esito diverso.
Le Motivazioni della Decisione: L’Analisi del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un concetto chiave del diritto processuale penale: la genericità dei motivi di ricorso. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Primo Motivo: Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo è stato considerato generico perché l’imputato si è limitato a riproporre le stesse identiche ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte di Appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può chiedere una nuova valutazione dei fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripresentare le stesse argomentazioni senza individuare un preciso errore logico o giuridico nella sentenza d’appello equivale a non formulare una vera critica.
Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza
Anche il secondo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti, è stato giudicato generico e, in aggiunta, manifestamente infondato. La Corte di Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, valorizzando i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi concreti a suo favore. Il ricorso non ha saputo contrapporre a questa motivazione una critica specifica, ma si è limitato a un dissenso generico.
Terzo Motivo: Assenza di Specificità
Infine, il terzo motivo sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato totalmente generico. Il ricorrente non ha indicato le ragioni specifiche per cui, nel suo caso, avrebbe dovuto essere applicata la causa di non punibilità. Non basta lamentare una mancata applicazione, è necessario argomentare il perché, alla luce dei fatti e del diritto, quella norma avrebbe dovuto trovare spazio.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere un atto di critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata. Non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione i vizi (di legge o di motivazione) che affliggono la decisione e di argomentare in modo specifico perché la Corte di Appello ha sbagliato. Un ricorso generico, che si limita a esprimere un dissenso sulla valutazione dei fatti o a ripetere argomenti già vagliati, non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte di Cassazione svolge una funzione di controllo sulla legittimità, non una nuova valutazione del merito.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Presentare un ricorso inammissibile non è una strategia priva di conseguenze. Come stabilito nel dispositivo (P.Q.M.), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che appesantiscono il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La lezione è chiara: per adire la Corte di Cassazione, è indispensabile una difesa tecnica, precisa e mirata, che sappia dialogare criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità e un ulteriore aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico in tutti i suoi motivi. L’imputato si è limitato a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo di impugnazione manca di specificità, ovvero non formula una critica puntuale e argomentata contro la decisione del giudice precedente. Si limita a manifestare un dissenso o a ripetere le stesse tesi difensive, senza spiegare dove e perché la motivazione della sentenza sarebbe errata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CEGLIE MESSAPICA il C15/05/1975
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce del 13 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Brindisi del 14 novembre 2019 con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art.496 cod. pen.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’ipotesi di delitto nella sua forma tentata, risulta generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice della Corte di Appello con motivazione immune da vizi logici;
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice della Corte di Appello, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici valorizzato i precedenti numerosi e specifici, in assenza di elementi in concreto favorevoli per una rivisitazione del trattamento sanzionatorio.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. è del tutto generico non indicando le ragioni per le quali siffatta condizione di non punibilità doveva essere applicata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve e:ssere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consiglierestensore COGNOME Il Reesidente