Ricorso Generico in Cassazione: Perché la Specificità è Cruciale
Presentare un ricorso generico in Cassazione è un errore procedurale che porta a una conseguenza inevitabile: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, sottolineando come la precisione e la specificità dei motivi di impugnazione non siano meri formalismi, ma requisiti essenziali per consentire al giudice di esercitare la propria funzione. Analizziamo insieme un caso pratico che illustra perfettamente perché un’impugnazione vaga è destinata a fallire.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato una condanna per il reato di rapina aggravata in concorso. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando sia un vizio di motivazione della sentenza sia un’erronea applicazione della legge penale.
Il fulcro della contestazione si basava su una presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute dal ricorrente ‘frammentarie e lacunose’. Tuttavia, è proprio su questo punto che il ricorso ha mostrato la sua debolezza fatale.
L’Importanza dei Motivi Specifici e il ricorso generico
Secondo la Corte di Cassazione, l’unico motivo di ricorso presentato era affetto da un vizio di genericità e indeterminatezza. La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato ad affermare la frammentarietà delle dichiarazioni della vittima senza però indicare quali fossero i passaggi specifici ritenuti lacunosi o contraddittori. Non è stato fornito alcun elemento concreto che permettesse alla Corte di comprendere su cosa si basasse la censura. Questo modo di procedere trasforma l’impugnazione in una critica astratta, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un ricorso generico, la Corte Suprema non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la sentenza d’appello presentava una motivazione logicamente corretta e che il ricorso, non specificando i punti deboli di tale motivazione, non era in grado di scalfirla.
La conseguenza di questa decisione non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il giudice dell’impugnazione non può riesaminare l’intero processo da capo, ma deve limitare il suo giudizio ai punti specifici della decisione che vengono contestati. Se le contestazioni sono vaghe, il giudice non ha un perimetro d’azione definito e il suo intervento diventa impossibile. L’onere di specificità grava sulla parte che impugna, la quale deve ‘dialogare’ con la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone con precisione le presunte falle logiche o giuridiche. Limitarsi a un’affermazione generica, come nel caso esaminato, equivale a non fornire alcun motivo valido di ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per chiunque intenda presentare un’impugnazione. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e la capacità di articolare censure precise e circostanziate. Un ricorso generico non solo non offre alcuna possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La specificità non è un optional, ma il presupposto fondamentale per l’accesso alla giustizia nei gradi superiori di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava gli elementi specifici a fondamento della censura formulata, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Quale errore specifico ha commesso il ricorrente nella formulazione dei motivi?
L’errore è stato quello di limitarsi a un riferimento generico a presunte ‘frammentarietà e lacunosità delle dichiarazioni della persona offesa’, senza specificare quali passaggi o elementi di tali dichiarazioni fossero ritenuti problematici, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 149 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Roma il 10/12/1970
avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1), e 61 n. 5), cod. pen., è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della stessa sentenza), non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, limitandosi a operare un riferimento a meramente asserite e, appunto, non specificate, frammentarietà e lacunosità delle dichiarazioni della persona offesa, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.