Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione Viene Dichiarato Inammissibile
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali del ricorso, in particolare sul concetto di ricorso generico e sulle conseguenze della sua presentazione. Quando un atto di impugnazione non è sufficientemente specifico, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio il principio e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per la contravvenzione prevista dall’art. 707 del codice penale, emessa dal Tribunale di Pescara. La decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di L’Aquila. L’imputata, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputata ha basato il proprio ricorso su due punti fondamentali:
1. Vizio di omessa motivazione: Si lamentava che la sentenza d’appello non avesse spiegato adeguatamente le ragioni della sua decisione e non avesse tenuto in debita considerazione le argomentazioni difensive.
2. Violazione di legge: Si contestava l’errata applicazione della norma penale e del relativo trattamento sanzionatorio.
A prima vista, sembrano motivi comuni in molti ricorsi. Tuttavia, la Corte di Cassazione li ha valutati in modo molto critico.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, i motivi presentati erano deduzioni generiche, senza alcuna reale correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello definita ‘ampia e giuridicamente corretta’, la ricorrente si era limitata a formulare critiche vaghe. Un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i punti specifici della decisione che si contestano e perché siano ritenuti errati. L’atto di appello non può essere una mera riproposizione di lamentele generali, ma deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si intende riformare.
Le Conclusioni: Requisiti di Specificità e Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo. È un requisito essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da appelli esplorativi o dilatori.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità non è stata solo la mancata analisi del merito della vicenda, ma anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e un confronto diretto e puntuale con la decisione che si contesta, pena la chiusura prematura del processo con un esito sfavorevole e ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘deduzioni generiche’ in questo contesto?
Significa che i motivi del ricorso erano formulati in modo vago, senza un collegamento preciso e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, non permettendo al giudice di individuare i presunti errori.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45927 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQU [LA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 09/09/2022 della Corte di appello di L’Aquila, che ha cor tlfermato la sentenza in data 06/10/2020 del Tribunale di Pescara, che l’aveva condannata per la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen..
Deduce:
Vizio di omessa motivazione, in quanto la sentenza non spiega le ragioni della decisione e non tiene conto delle deduzioni difensive;
Violazione di legge in relazione all’ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata riguardo al trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, i motivi del ricorso sono del tutto privo dei requisiti di specificità pr a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivaz della sentenza impugnata ampia egiuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano deduzioni generiche, senza alcuna correlazione con le argomentazioni poste a base dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell’impugnazione d individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Da ciò discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.