Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, offre un importante promemoria sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. La Corte ha ribadito con fermezza che un ricorso generico, privo di specifiche censure alla sentenza impugnata, non può superare il vaglio di ammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione accurata e puntuale degli atti processuali da parte dei difensori.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina, che lo aveva ritenuto responsabile per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), in concorso con altri (art. 110 c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva fondato la sua dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha analizzato i requisiti formali prima di entrare nel merito.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale di tale decisione risiede nella genericità del motivo di impugnazione. Secondo i giudici, l’atto presentato era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In altre parole, il ricorrente non aveva indicato in modo chiaro e specifico gli elementi su cui si basava la sua critica alla sentenza d’appello. Questa mancanza ha impedito alla Corte di incardinare correttamente il rapporto processuale, ovvero di comprendere su quali punti specifici della decisione precedente fosse chiamata a pronunciarsi.
Le Motivazioni della Sentenza: Requisiti Essenziali dell’Impugnazione
La Corte ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato, applicabile non solo al ricorso per cassazione ma a ogni tipo di gravame, incluso l’appello. La combinazione degli articoli 581 e 591 del codice di rito stabilisce chiaramente che la genericità dei motivi comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
Per evitare questa patologia processuale, un atto di impugnazione deve:
1. Individuare il ‘punto’ specifico della sentenza che si intende devolvere al giudice superiore.
2. Enuclearlo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.
3. Specificare sia i motivi di dissenso dalla decisione appellata, sia l’oggetto della diversa deliberazione che si chiede al giudice del gravame.
In assenza di questi elementi, il ricorso si trasforma in una mera doglianza astratta, insufficiente a innescare una revisione critica e argomentata della decisione precedente. La motivazione della Corte d’Appello, nel caso di specie, era stata ritenuta esaustiva, e il ricorrente non ha saputo contrapporre argomenti specifici e pertinenti. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per la pratica forense: la precisione è un requisito non negoziabile nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. Per i legali, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere costruito come una critica mirata e argomentata, capace di dialogare direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte lacune, illogicità o violazioni di legge. Per i cittadini, la decisione serve a ricordare che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, affidandosi a professionisti in grado di articolare difese specifiche ed efficaci.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’, ovvero privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, in quanto non indicava in modo specifico gli elementi a base della censura contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un atto di impugnazione per non essere considerato generico?
Secondo la Corte, l’atto deve individuare il ‘punto’ specifico della sentenza che si intende contestare, con puntuale riferimento alla motivazione, specificando sia i motivi di dissenso sia la diversa decisione che si richiede al giudice del gravame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28960 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reat cui agli artt. 640 cod. pen. e 110, 648 cod. pen., è generico in quanto privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett,. c) cod. proc. pen.; a front motivazione esaustiva non risultano indicati gli elementi alla base della censu il che non consente di incardinare il rapporto processuale;
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide per l’appello, come per ogni altro gravame, D combinato disposto degli art. 58 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che int devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della dive deliberazione sollecitata presso il giudice dell gravame (Sez. 6, n. 13261 6.2.2003, COGNOME, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, COGNOME, Rv 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delt% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ·Jit ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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