Ricorso generico in Cassazione: i rischi dell’inammissibilità
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questo articolo analizza la pronuncia, evidenziando le conseguenze di una tale declaratoria e l’importanza della specificità dei motivi di appello.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro una Condanna per Truffa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, il suo appello si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha decretato la fine ancor prima di entrare nel merito della questione.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle accuse di truffa, ma esclusivamente su un vizio procedurale dell’atto di impugnazione. L’appellante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso generico è stato respinto?
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio della specificità dei motivi di ricorso, un cardine del nostro sistema processuale penale. Secondo i giudici, l’unico motivo di appello era viziato da genericità.
La Mancanza di Specificità e Correlazione
La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate dall’appellante non erano altro che una riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a ripetere le doglianze già esposte, ma deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Deve, cioè, evidenziare specifici errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, è stata riscontrata una “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. Questa mancanza di un confronto puntuale e specifico con la motivazione della sentenza di secondo grado ha portato alla declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese del procedimento. La seconda è l’obbligo di versare una somma a titolo sanzionatorio alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di appelli palesemente infondati o meramente dilatori.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione in modo rigoroso e specifico. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e direttamente collegate alla motivazione del provvedimento che si intende contestare. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato di una revisione del giudizio, ma espone anche a significative conseguenze economiche, rendendo la sentenza di condanna definitiva.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Sulla base di questa ordinanza, quando un ricorso è ritenuto generico perché privo di motivi specifici e si limita a ripetere argomenti già respinti, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, senza esaminarlo nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva a titolo sanzionatorio, che in questo caso ammonta a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica si fonda l’inammissibilità di un ricorso generico?
L’ordinanza indica che l’inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi deriva dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona appunto l’assenza dei requisiti prescritti per l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità di cui all’art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente