Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Condanna per Violazione di Copyright
Presentare ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi chiari e dettagliati, è destinato all’inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un esempio lampante di questo principio, applicato a un caso di violazione del diritto d’autore e ricettazione. Analizziamo la decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e gli errori da evitare.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
I fatti alla base della vicenda giudiziaria sono semplici e diffusi. Un soggetto veniva condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 171-ter della legge sul diritto d’autore e 648 del codice penale (ricettazione). In particolare, era stato sorpreso a vendere su una bancarella oltre cinquanta opere cinematografiche illecitamente duplicate.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello. Avverso quest’ultima decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due vizi principali:
1. Una motivazione insufficiente riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. La mancata applicazione della pena nel suo minimo edittale.
La Decisione della Cassazione e le Criticità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti ‘aspecifici e manifestamente infondati’. Questa decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale che ogni difensore deve conoscere: la necessità di motivi specifici e il divieto di introdurre ‘motivi nuovi’ in sede di legittimità.
La Corte ha evidenziato come le censure mosse dall’imputato fossero del tutto generiche e non si confrontassero realmente con le argomentazioni logico-giuridiche delle sentenze di merito.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame spiega chiaramente perché le doglianze del ricorrente non potevano essere accolte. La decisione si articola su due punti principali.
L’Aspecificità dei Motivi sulla Responsabilità
La critica alla motivazione sulla responsabilità è stata giudicata generica. La Cassazione ha ricordato che, nel caso di specie, si era di fronte a un ‘doppio conforme accertamento’. Entrambi i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) erano giunti alla medesima conclusione sulla base delle prove processuali, le quali dimostravano in modo chiaro che l’imputato aveva messo in vendita materiale contraffatto. Di fronte a una doppia sentenza concorde, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una vaga contestazione, ma deve individuare specifiche e manifeste illogicità nel ragionamento dei giudici, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
L’Inammissibilità del ‘Motivo Nuovo’
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di applicazione della pena minima, è stato dichiarato inammissibile perché ‘nuovo’. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era stata presentata nei motivi d’appello. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Pertanto, non è possibile sollevare per la prima volta questioni che dovevano e potevano essere discusse dinanzi alla Corte d’Appello. Questo principio serve a garantire l’ordine processuale e a evitare che la Cassazione si trasformi in una sede per riesaminare l’intero processo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Sanzioni
La decisione riafferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Un ricorso generico o che introduce questioni nuove è destinato al fallimento. Le implicazioni pratiche sono evidenti: la difesa deve articolare motivi di impugnazione dettagliati, specifici e coerenti in ogni grado di giudizio.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, sottolineando la serietà e la responsabilità connesse all’accesso al massimo grado della giurisdizione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e manifestamente infondati. In particolare, la critica alla motivazione sulla responsabilità era generica e il motivo relativo al trattamento sanzionatorio era ‘nuovo’, in quanto non era stato sollevato nel precedente grado di appello.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di lamentela non discusso in appello?
No, la sentenza conferma che non è possibile presentare in Cassazione un ‘motivo nuovo’, cioè una questione che non è stata devoluta al giudice d’appello. Tali motivi sono considerati inammissibili.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, fissata in € 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40001 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del locale Tribunale di condanna di COGNOME per i reati di cui agli artt. 171 ter comma 1, lett.c) I. n. 633 del 1941, come diversamente qualificata l’originaria imputazione, e art. 648 cod.pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in relazione all’insufficiente motivazio sull’affermazione della responsabilità penale e in relazione alla mancata applicazione del minimo della pena.
Il ricorso è inammissibile perché deduce motivi aspecifici e manifestamente infondati.
Argomenta il ricorrente il via del tutto generica l’insufficiente motivazione relazione all’affermazione della responsabilità, invero oggetto di doppio conforme accertamento, fondata sulle risultanze processuali dalle quali era emerso che l’imputato aveva posto in vendita, su una bancarella, oltre 50 opere cinematografiche, oggetto di illecita duplicazione. La sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicchè il motivo risulta manifestamente infondato, mentre il motivo sul trattamento sanzionatorio, oltre che declinato in via del tutto generica, no era stato devoluto in appello e, pertanto, è inammissibile perché nuovo.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere c «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025
Il Consioeestensore
Il Presidente