Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario articolare censure precise, che si confrontino punto per punto con la motivazione del giudice precedente. Un recente provvedimento della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 27934/2024, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della responsabilità penale da parte della Corte d’Appello di Palermo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Il ricorso proposto, tuttavia, è stato oggetto di un’attenta valutazione da parte dei giudici di legittimità, che ne hanno esaminato la struttura e il contenuto.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità dell’atto di impugnazione. I giudici hanno riscontrato che le critiche mosse alla sentenza d’appello, definite ‘doglianze’, erano del tutto generiche e non soddisfacevano i requisiti minimi richiesti dalla legge per un valido ricorso.
La Mancanza di Specificità delle Doglianze
Il primo punto critico evidenziato dalla Corte è la genericità delle censure. Il ricorso si limitava a ‘mere enunciazioni’, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha specificato quali parti della motivazione della sentenza impugnata fossero errate e per quali ragioni giuridiche o fattuali. Un ricorso efficace deve individuare con precisione il vizio della decisione e argomentare in modo dettagliato il proprio dissenso.
Il Mancato Confronto con la Sentenza d’Appello
Un ulteriore elemento decisivo è stata l’incapacità del ricorso di ‘misurarsi’ con gli apprezzamenti di merito della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano motivato la loro decisione con un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’. Il ricorrente, invece, ha ignorato tali motivazioni, senza contestarle in modo specifico. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, è indispensabile che il ricorso si confronti direttamente con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica: per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già respinti o una critica astratta. Deve contenere l’enunciazione di ‘specifiche richieste’ con la connessa ‘indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono’. Senza questi elementi, l’atto di impugnazione è privo della sua funzione essenziale, che è quella di sottoporre alla Corte una questione giuridica precisa e definita. La genericità, pertanto, equivale a una rinuncia a esercitare correttamente il diritto di impugnazione, comportando la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso non è un atto formale, ma un esercizio di tecnica giuridica che richiede precisione, specificità e un confronto serrato con la decisione impugnata. Un ricorso generico, che non dialoga con le motivazioni del giudice di merito, è destinato all’insuccesso. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese, inclusa una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di tradurre le istanze del cliente in motivi di ricorso giuridicamente solidi e ammissibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto totalmente generico. Le censure contro la sentenza d’appello erano semplici enunciazioni che non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni puntuali e logiche della Corte d’Appello, e non erano supportate da specifiche ragioni di diritto e di fatto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, ovvero evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 6354NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024