Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico presentato alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in appello per resistenza a pubblico ufficiale, ha visto la sua impugnazione rigettata senza nemmeno un esame nel merito, a causa della vaghezza dei motivi presentati. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che confermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Non accettando la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 febbraio 2024, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se la condanna fosse giusta o sbagliata. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Le conseguenze del ricorso generico e inammissibile
Come diretta conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria che mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, redatti in modo non conforme ai requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici supremi hanno liquidato l’impugnazione. La Corte ha rilevato che “il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello”.
In altre parole, il ricorso non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva “congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato […] sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie”. Il ricorrente, invece di confrontarsi con questo percorso logico-giuridico, ha presentato doglianze vaghe e non pertinenti. La mancanza di una critica puntuale e specifica rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della decisione che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare i vizi specifici (di legge o di motivazione) e argomentarli in modo chiaro e pertinente.
La declaratoria di inammissibilità per genericità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale con pesanti conseguenze economiche. Serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga oberata da impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Per i professionisti del diritto, ciò significa porre la massima attenzione nella stesura degli atti, mentre per i cittadini rappresenta la conferma che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa.
Cosa significa che un ricorso è affetto da genericità assoluta?
Significa che l’atto di impugnazione non specifica i motivi concreti di dissenso rispetto alla decisione contestata, ma si limita a critiche vaghe, non pertinenti o che non si confrontano con le argomentazioni contenute nella sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della vicenda?
La Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’inammissibilità è un filtro preliminare che, se riscontrato, impedisce al giudice di valutare la fondatezza delle questioni sollevate e di decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della ssa delle ammende.
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Così • -ciso il 16 febbraio 2024
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