Ricorso generico: La Cassazione ribadisce i criteri di ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, che non articola critiche puntuali alla sentenza impugnata, è destinato a una declaratoria di inammissibilità. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha nuovamente sottolineato questo principio fondamentale, chiarendo le conseguenze per chi non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da una condanna per i reati di furto in abitazione e ricettazione. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile, pur riconoscendo l’ipotesi lieve dei reati e concedendo le attenuanti generiche in misura equivalente all’aggravante contestata. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Generico
L’imputato, tramite il suo difensore, ha lamentato una generica violazione di legge e vizi di motivazione, senza però entrare nel dettaglio. Il ricorso si limitava a evocare “numerose doglianze disattese dalla Corte territoriale”, senza indicare con precisione quali fossero le censure non esaminate e quale fosse la loro rilevanza ai fini della decisione. Questa modalità di impugnazione configura un classico esempio di ricorso generico, in quanto non si confronta in modo critico e specifico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, ma si limita a riproporre questioni già valutate e respinte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta genericità dei motivi proposti, che impedisce alla Corte stessa di esercitare il proprio sindacato di legittimità. I giudici hanno sottolineato come l’appello fosse privo della necessaria specificità, non consentendo di verificare se la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi su punti decisivi o se la sua motivazione fosse manifestamente illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2016). È inammissibile il ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate dal giudice del merito, senza un puntuale e critico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. 
Il ricorrente non può limitarsi a una generica contestazione delle conclusioni del giudice, ma deve indicare specificamente in quale punto la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o illogica. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti; il suo compito è il ‘sindacato di legittimità’, ovvero verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva adeguatamente esaminato tutte le questioni sollevate dalla difesa (come la qualificazione del fatto come tentativo e la concessione delle attenuanti), fornendo una risposta motivata. Il ricorso, pertanto, si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea alle competenze della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come importante monito per la pratica forense. La redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un’operazione chirurgica, mirata a individuare vizi specifici nella sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere dissenso rispetto alla decisione, ma è necessario dimostrare, argomentando in punto di diritto e di logica, dove e perché il giudice di merito ha sbagliato.
Le conseguenze di un ricorso generico sono severe: oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
 
Perché un ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Il ricorrente non ha indicato con precisione e specificità i motivi di critica contro la sentenza d’appello, limitandosi a riproporre in modo vago argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Un ricorso è definito ‘generico’ quando manca della necessaria specificità, ovvero non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Invece di evidenziare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione, si limita a una contestazione vaga o alla semplice riproposizione di questioni già decise.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35541  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 gennaio 2025, ha confermato la pronu di primo grado che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile dei reati di furto in ab di ricettazione, ritenuta l’ipotesi lieve, o con attenuanti generiche equivalenti a contestata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
 Avverso tale decisione ricorre COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, d violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. p
 Il ricorso è inammissibile.
Il motivo dedotto risulta generico e privo della necessaria specificità, non confr adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale che, con argomentazioni log congrue, ha confutato le doglianze dell’appellante.
Il ricorrente si limita ad evocare genericamente “numerose doglianze disattese dall territoriale” senza tuttavia indicare con la necessaria precisione quali sarebbero le specif non adeguatamente esaminate né quale incidenza esse avrebbero sul dispositivo impugnato. genericità rende impossibile l’esercizio del sindacato di legittimità, in quanto non verificare se effettivamente la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi su questioni d abbia fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il r che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/1 Galtelli, Rv. 268822). Il ricorrente deve infatti indicare specificamente in quale punto la sarebbe carente, contraddittoria o manifestamente illogica, non potendosi limitare a una contestazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente esaminato tutte le questioni (sulla qualificazione del fatto in termini di tentativo, sull’attenuante di cui all’art. 6 sulle generiche), fornendo risposta motivata alle doglianze difensive.
Il ricorso, pertanto, si risolve in una generica e indeterminata richiesta di rival merito, estranea al sindacato di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidqnte