Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Mancanza di Specificità Porta all’Inammissibilità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso generico, privo della specificità richiesta dalla legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile, senza che la Corte possa entrare nel merito delle questioni sollevate. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa regola procedurale e delle sue severe conseguenze.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per i reati di danneggiamento e violenza privata. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con altri fatti già coperti da una sentenza passata in giudicato, rideterminando la pena complessiva ma confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di possibili cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Il Ricorso Generico e la Decisione della Cassazione
La Corte Suprema ha stroncato sul nascere le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede proprio nella natura del motivo presentato. La Cassazione ha stabilito che il motivo era affetto da indeterminatezza e genericità, poiché non rispettava i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
In sostanza, il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio di motivazione senza però indicare quali fossero gli elementi specifici a sostegno della sua tesi. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, la difesa non ha fornito alla Corte gli strumenti per individuare i punti critici della decisione impugnata e, di conseguenza, per esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Corte di Cassazione è un’importante lezione di tecnica processuale. La legge richiede che i motivi di impugnazione siano specifici. Questo significa che il ricorrente deve indicare chiaramente:
1. I punti della decisione impugnata che intende contestare.
2. Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Un ricorso generico è quello che si limita a una critica vaga e astratta della sentenza, senza un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice precedente. In questo caso, il ricorso non ha permesso alla Corte di comprendere quali elementi di prova o quali passaggi logici della sentenza d’appello fossero ritenuti erronei. Senza questa specificità, il giudice dell’impugnazione non può svolgere il suo ruolo, che non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare la correttezza della decisione sulla base delle critiche formulate dalle parti.
La mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto non idoneo a raggiungere il suo scopo, rendendola perciò inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: la precisione è cruciale nella redazione di un atto di impugnazione. Non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario sezionare la decisione impugnata, evidenziarne le presunte falle logiche o giuridiche e supportare la propria critica con argomenti concreti. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo sottolinea come un’impugnazione non adeguatamente formulata non solo sia inutile, ma comporti anche un ulteriore onere economico per l’imputato.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è considerato generico quando manca dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., ovvero non indica chiaramente i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica.
Qual è la conseguenza di presentare un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso in questo caso indeterminato?
La Corte lo ha ritenuto indeterminato perché, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello considerata logicamente corretta, il ricorrente non ha specificato gli elementi concreti su cui si basava la sua censura. Questa mancanza ha impedito alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/02/1988
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona, ha rideterminato la pena complessiva irrogata per i reati di danneggiamento e violenza privata di cui agli artt. 110, 635, 610 cod. pen. riconoscendo il vincolo della continuazione con i fatti di sentenza già passata in cosa giudicata, confermando nel resto.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il corisi.liere estensore
Il Presi
Così deciso il 15 gennaio 2025