Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine: la specificità dei motivi. Quando si presenta un ricorso generico, ovvero privo di critiche puntuali e pertinenti alla decisione impugnata, l’esito è segnato: l’inammissibilità. Questo non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La Corte d’Appello di Catania, successivamente, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a quattro mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, confermando nel resto la dichiarazione di colpevolezza.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali: il primo contestava una violazione di legge nella determinazione della pena, mentre il secondo lamentava un vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione sul Ricorso Generico della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati, definiti come del tutto generici. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni non erano altro che una sterile riproposizione di questioni già esaminate e respinte motivatamente dal giudice d’appello.
La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, la mancanza di specificità dei motivi porta all’inammissibilità. Tale difetto si manifesta quando non vi è una correlazione diretta tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle esposte nella sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi genericamente della pena o del mancato riconoscimento delle attenuanti; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o in violazione di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una ‘puntuale motivazione’ sia sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio (peraltro ridotto rispetto al primo grado) sia sulle ragioni che avevano portato a negare le attenuanti generiche. Il ricorso, invece, non ha saputo confrontarsi con questo apparato argomentativo, limitandosi a sollevare critiche astratte e non specifiche.
Questa mancanza di un dialogo critico con la decisione impugnata rende l’atto di appello uno strumento inefficace. La funzione del ricorso in Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sul fatto, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se il ricorso non individua vizi specifici, fallisce nel suo scopo e non può essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale e della precisione nell’atto di impugnazione. Presentare un ricorso generico equivale a una rinuncia implicita al diritto di difesa in quella sede. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che le censure mosse a una sentenza siano specifiche, pertinenti e in grado di smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice che l’ha emessa. In assenza di questo confronto critico, la strada dell’inammissibilità è l’unica percorribile, con le relative conseguenze processuali ed economiche.
Quando un ricorso viene definito ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi presentati mancano di specificità e non esiste una correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e le ragioni esposte nella decisione che si sta impugnando.
Qual è la principale conseguenza di un ricorso generico?
La conseguenza diretta è la dichiarazione di inammissibilità. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione.
Oltre all’inammissibilità, ci sono altre conseguenze per chi presenta un ricorso generico?
Sì, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31498 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 30.06.2023 con cui la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato limitatamente alla rideterminazione della pena inflitta all’imputato in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa – confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa in data 12.05.2020 che aveva dichiarato colpevole l’imputata per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 cod. pen. e la aveva condannata, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 530,00 di multa;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente, il primo, violazione della legge penale in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’artt. 132 e 546 cod. pen. ed il secondo, vizio di motivazione e violazione di legge penale in materia di circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art.62-bis cod. pen., sono generic perché fondati su argomenti del tutto generici ed in ogni caso sollevano questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui vi è puntuale motivazione sul trattamento sanzionatorio, comunque ridimensionato, e sulle ragioni della negazione delle attenuanti generiche);
Rilevato, peZ . anto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.