Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso generico dinanzi alla Corte di Cassazione è una strategia destinata al fallimento. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi addotti sono privi di specificità. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, pertinenti e criticamente argomentati rispetto alla sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, pronunciata dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e duecento euro di multa. Non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, ritenuta insufficiente.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato: è stato giudicato assolutamente privo di specificità. Secondo la Corte, l’atto di impugnazione si limitava a prospettare deduzioni generiche, senza ancorarle a precise ragioni di diritto o a specifici dati di fatto che potessero sostenere la richiesta. In sostanza, il ricorso non riusciva a instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata.
Il Principio della Specificità dei Motivi
La Suprema Corte ha colto l’occasione per richiamare la sua consolidata giurisprudenza in materia. Un’impugnazione è considerata inammissibile per genericità dei motivi quando manca qualsiasi correlazione tra le argomentazioni della decisione contestata e le ragioni poste a fondamento dell’atto di impugnazione. L’appellante non può semplicemente ignorare le affermazioni contenute nel provvedimento che critica, ma deve confrontarsi con esse punto per punto. In caso contrario, l’atto cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendolo inidoneo a provocare un nuovo esame della questione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno sottolineato che il motivo del ricorso era “assolutamente privo di specificità”, presentando “deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta”. Questo vizio fondamentale impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere le critiche mosse alla decisione precedente. Richiamando precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata alla decisione impugnata, non potendosi limitare a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito senza un confronto specifico con le motivazioni dei giudici precedenti.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non sussistendo ipotesi di esonero, è stato obbligato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa ordinanza rafforza un messaggio chiaro per gli operatori del diritto: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per garantire l’accesso alla giustizia e l’efficacia del diritto di difesa.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto assolutamente privo di specificità. Presentava deduzioni generiche, senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto a supporto della richiesta e senza correlarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa deve fare un atto di impugnazione per evitare di essere considerato generico?
Per non essere considerato generico, un atto di impugnazione deve indicare chiaramente la correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso stesso, evitando di ignorare le affermazioni del provvedimento censurato e confrontandosi criticamente con esse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato sentenza del Tribunale di Palermo del 28 ottobre 2021, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione per sua insufficien
Il motivo sopra richiamato è inammissibile, in quanto assolutamente priv di specificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritt dati di fatto che sorreggono la richiesta. Va rammentato che l’impugnazion inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazi tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamen dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvediment censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/ Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2024.