Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
Quando si impugna una sentenza, la forma è sostanza. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e puntuali, è destinato a essere dichiarato inammissibile. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, che offre spunti fondamentali sull’importanza di redigere un atto di impugnazione a regola d’arte. Analizziamo insieme questo caso per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile nel processo penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale, per una violazione del Codice della Strada (art. 116, comma 15, D.Lgs. 285/1992), alla pena di venti giorni di arresto. La decisione veniva confermata integralmente dalla Corte di Appello di Firenze.
Non soddisfatto dell’esito, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al riconoscimento della sua responsabilità penale.
Il Ricorso Generico e la Valutazione della Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede proprio nella natura del motivo proposto. Secondo i giudici di legittimità, la critica mossa alla sentenza d’appello era del tutto generica e aspecifica.
Il ricorrente, infatti, si era limitato a contestare in modo vago l’affermazione della sua responsabilità, senza però:
* Puntualizzare le specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi.
* Confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni logico-giuridiche esposte dai giudici di merito nelle sentenze di primo e secondo grado.
In sostanza, il ricorso non spiegava perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, ma si limitava ad affermarlo. Questo approccio rende il motivo non deducibile in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando non vengono enunciati i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Il Collegio ha sottolineato che la motivazione dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) rappresentava e giustificava in modo corretto, sia in punto di diritto sia sotto il profilo logico, le ragioni del riconoscimento della responsabilità penale e della congruità della pena inflitta. Il ricorso generico presentato dall’imputato non è stato in grado di scalfire questa costruzione, apparendo come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa non consentita davanti alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna impugnata è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto chirurgico, capace di individuare con precisione i vizi di legittimità della sentenza impugnata e di argomentare in modo rigoroso. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e aspecifico. Non puntualizzava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando non individua con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche a sostegno della critica. In pratica, non dialoga con la motivazione del giudice, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13260 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN VALENTINO TORIO il 07/08/1970
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 ottobre 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore ente